Cassazione Penale, Sentenza n. 29260/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP di Latina che aveva negato la revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. I difensori lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria sui capi di bancarotta fraudolenta distrattiva e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sostenendo che il giudice di rinvio non aveva rispettato le indicazioni della Corte di Cassazione (che aveva annullato per vizi di motivazione) circa l'esame complessivo dell'operazione GRUPPO ECO IMBALLAGGI / SI.AM., la tempistica di costituzione della SI.AM., l'assenza di prova di un accordo collusivo con Geracitano, il valore probatorio delle intercettazioni (tempi e contenuti) e la rilevanza di presunte perizie false o di perizia redatta senza sopralluogo. La difesa inoltre ha depositato motivi nuovi insistendo sull'assenza di consapevolezza e di apporto concorsuale di COSCIONE, sull'esistenza di un presunto raggiro ai suoi danni e sulla mancata considerazione di elementi esonerativi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del Riesame in sede di rinvio: la Corte ha ricordato che, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio esercita poteri di piena cognizione e può rivalutare il compendio probatorio. Il Tribunale del Riesame ha esaminato gli elementi di fatto (non contestati o non efficacemente contestati dalla difesa) e ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico di COSCIONE, valorizzando fra l'altro la costituenda SI.AM. creata pochi minuti prima della cessione, l'anomalia della perizia (sopralluogo impossibile per sequestro), la presenza di prestanome, la rinuncia/formalità successive, la mancanza di pagamento effettivo per la cessione, documenti rinvenuti in perquisizione (lettere di contestazione, e-mail su accordi e piani economici), l'uso di prestanome e intercettazioni ritenute significative nel loro contesto temporale e probatorio, nonché le condanne/decisioni pronunciate nei confronti di coimputati. Pur rilevando che la misura cautelare era poi decaduta per decorrenza termini (art. 304, comma 6 c.p.p.), il Tribunale ha ritenuto che sussistessero alla data del provvedimento originario i presupposti cautelari. Il ricorso è stato dunque respinto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai poteri e limiti del giudice di rinvio dopo annullamento; la Corte precisa che l'annullamento per vizio di motivazione consente pieni poteri di cognizione al giudice di rinvio.
Richiamato unitamente all'art. 627 nel quadro delle impugnazioni e del giudizio di rinvio; utilizzato per inquadrare i rimedi contro provvedimenti cautelari.
Norma sul concorso di persone nel reato; impiegata per valutare la partecipazione concorsuale di COSCIONE nei reati contestati.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223
Parte della disciplina fallimentare citata in riferimento alle fattispecie di bancarotta (richiami normativi al contesto della bancarotta fraudolenta).
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216
Ulteriore richiamo alla normativa fallimentare a supporto della qualificazione giuridica dei fatti di distrazione e delle conseguenze patrimoniali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
Cita la normativa tributaria relativa alla sottrazione al pagamento delle imposte; utilizzata per inquadrare il reato tributario contestato.
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini; il giudice osserva che la misura è stata successivamente revocata per decorrenza dei termini.
Massime di principio
- Dopo annullamento per vizio di motivazione la corte di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione: può riesaminare l'intero compendio probatorio e giungere a conclusioni diverse da quelle del precedente giudice, purché dia motivazione logica e completa.
- La valutazione della gravità indiziaria deve tener conto del quadro probatorio complessivo e non di singoli elementi isolati; elementi formali (anomalie temporali della costituzione di una società, autenticazioni notarili, false perizie) e documentali (e-mail, lettere di contestazione, flussi finanziari) possono concorrere a formare un convincimento probatorio forte.
- Le intercettazioni vanno valutate in relazione al contenuto e alla contestualità temporale: conversazioni posteriori all'operazione possono avere valore indiziario se si inseriscono in un quadro utile a dimostrare atteggiamenti o tentativi di copertura, mentre conversazioni favorevoli al ricorrente possono perdere efficacia se datate e contestualizzate diversamente.
- La presenza di prestanome, di pagamenti non corrispondenti alla causale dichiarata, di perizie formalmente redatte in assenza di sopralluogo e la mancata effettiva corresponsione del prezzo sono fattori che, combinati, rafforzano l'ipotesi di un'operazione fraudolenta.
- La decisione o la condanna di coimputati (anche se in riti diversi) costituiscono elementi di contesto che il giudice di merito può considerare nella valutazione complessiva della gravità indiziaria.
- Nel giudizio cautelare il giudice deve fornire risposta chiara e logica alle censure difensive indicate dalla Cassazione quando questa annulla per vizio di motivazione; il mancato rispetto di tale dovere è correggibile in sede di rinvio, ma il giudice di rinvio resta libero di riconsiderare i fatti e motivare diversamente.
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