Cassazione Penale, Sentenza n. 210/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morbelli, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, era accusato di peculato (uso illecito dell'autovettura di servizio per accompagnare il proprio superiore in viaggi privati), falsità nei fogli di viaggio e truffa (indebita percezione di indennità di missione, straordinario, diaria, ecc.). In primo grado il Tribunale lo assolse dal peculato e lo condannò per falso e truffa; la Corte d'appello riformò parzialmente, riconoscendo anche il peculato (riqualificato ex art. 314 c.p.) e riqualificando il falso; Morbelli impugnò in Cassazione deducendo: 1) carenza della "motivazione rafforzata" nell'annullamento dell'assoluzione per peculato; 2) erronea qualificazione del falso (sosteneva fosse falso ideologico rilevante solo tra privati); 3) vizio di motivazione sulla truffa, posto che eseguiva ordini del superiore e svolgeva mansioni di autista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la rivalutazione dell'appello in ordine al dolo del peculato (motivazione rafforzata adeguata), ha confermato che i fogli di viaggio compilati dall'agente sono atti pubblici e che la falsificazione integra la fattispecie di falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 479 c.p., in relazione all'art. 476 c.p.), ha altresì confermato la sussistenza del reato di truffa per le indennità indebitamente percepite. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di legittimità e a versare alla cassa delle ammende una somma equitativa di 3.000 euro.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d'appello per la riqualificazione del peculato relativo all'uso illecito dell'autovettura di servizio; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione che l'uso della vettura per fini privati del superiore costituisce peculato.
La Corte ha confermato che la falsificazione dei fogli di viaggio, se compiuta da un pubblico ufficiale, integra la falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), perché tali fogli attestano attività istituzionali e influenzano l'organizzazione del servizio.
Utilizzata dalla Corte d'appello per una riqualificazione alternativa (falsità ideologica del privato in atto pubblico) richiamando giurisprudenza; la Cassazione ha precisato però che, nel caso specifico, trattandosi di un pubblico ufficiale, la qualificazione corretta è art. 479.
Richiamato per il reato di truffa; la condotta (false attestazioni sui fogli di viaggio) è stata ritenuta artificio che ha indotto l'amministrazione a erogare somme non dovute, con conseguente illecito profitto.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in primo grado per l'assoluzione dal reato di peculato con la formula che il fatto non costituisce reato; la Cassazione ha analizzato la riforma in appello rispetto a tale assoluzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento di legittimità, avendo il ricorso risultato inammissibile e manifestamente infondato.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 e Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019
Principi richiamati sulla "motivazione rafforzata": l'appello che riforma un'assoluzione deve indicare chiaramente le ragioni probatorie che rendono insostenibile il ragionevole dubbio, confutando specificamente i rilievi del primo giudice; la Cassazione ritiene che la Corte d'appello abbia adempiuto a questo obbligo nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata" che confuti specificamente i principali argomenti dell'assoluzione e dimostri perché il diverso apprezzamento probatorio elimina ogni ragionevole dubbio.
- I fogli di viaggio e le relazioni di servizio redatte da agenti di polizia o pubblici ufficiali sono atti pubblici; la loro falsificazione integra la falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), non una mera fattispecie privatistica.
- La riqualificazione giuridica dei fatti operata in grado d'appello è ammissibile se adeguatamente motivata; tuttavia la qualificazione corretta dipende dalla qualità del soggetto autore (pubblico ufficiale vs. privato) e dalla natura dell'atto.
- Le false attestazioni che determinano l'erogazione di somme pubbliche o di emolumenti costituiscono truffa se sono artifizi o raggiri che inducono l'amministrazione a pagare indebitamente, e danno luogo a profitto ingiusto.
- L'ordine di un superiore a compiere attività manifestamente illecite non esclude automaticamente la responsabilità penale del subordinato; l'obbedienza può eventualmente influire solo sulla valutazione delle attenuanti generiche ma non elimina il dolo dell'illecito.
- Se la pubblica accusa non impugna una riqualificazione che non aumenta la pena, la Corte di legittimità può confermare la qualificazione corretta senza modifiche della pena, salvo diverse contestazioni dell'accusa.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende; occorre valutare realisticamente le ragioni di fatto e di diritto prima di impugnare.
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