Cassazione Civile, Ordinanza n. 34861/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta in primo grado dal lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in considerazione del consolidarsi solo successivo dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul tema.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della richiesta dell'ente previdenziale di restituzione di somme erogate a titolo di indennità di mobilità e indennità integrativa FSTA. Il lavoratore aveva svolto, all'estero presso una compagnia aerea, un periodo di addestramento/formazione collegato a una successiva assunzione con contratto a tempo determinato contenente patto di prova. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale fase fosse "neutra", cioè finalizzata esclusivamente al mantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, escludendo così l'obbligo di preventiva comunicazione all'INPS e, quindi, la decadenza dal trattamento. Con il primo motivo l'INPS ha dedotto violazione della disciplina sulla mobilità e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il trasferimento all'estero per formazione/addestramento faceva venir meno un requisito per il godimento dell'indennità. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della "Offer of employment", che avrebbe dovuto essere considerata un contratto preliminare di lavoro con esecuzione anticipata, rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione ex art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 223/1991. Con il terzo motivo ha censurato la decorrenza del dies a quo dell'obbligo di comunicazione, che la Corte territoriale aveva collocato alla fine del periodo di prova anziché all'inizio del rapporto/periodo di addestramento.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'indennità di mobilità; la Corte lo menziona insieme agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge senza soffermarsi su un'autonoma lettura.
Richiamato come parte della disciplina invocata dall'INPS in tema di mobilità e decadenza.
L'obbligo di preventiva comunicazione della nuova attività lavorativa è presupposto della conservazione del trattamento; per i piloti la disciplina va coordinata con le circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011, che escludono l'obbligo solo nel periodo neutro di addestramento esclusivamente finalizzato al mantenimento delle licenze di volo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della nuova occupazione e del relativo obbligo di comunicazione.
art. 1-bis d.l. n. 249/2004, conv. in l. n. 291/2004
Richiamato dal ricorrente quale normativa ratione temporis applicabile alla vicenda.
art. 1-ter d.l. n. 249/2004, conv. in l. n. 291/2004
Richiamato dal ricorrente quale normativa ratione temporis applicabile alla vicenda.
Invocato dal ricorrente in relazione alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazione previdenziale.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la qualificazione della fase di assunzione/prova e il momento rilevante per l'obbligo di comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Evocato dalla Corte per escludere che la questione riguardasse un vizio di motivazione o un nuovo accertamento di merito.
art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988
La Corte lo considera la norma primaria che impone al lavoratore di comunicare preventivamente alla sede INPS lo svolgimento della nuova attività lavorativa, pena la decadenza dal trattamento; per i piloti va coordinato con le circolari INPS.
art. 5 d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988
Richiamato nella ricostruzione della sentenza d'appello come base della comunicazione all'INPS per evitare la decadenza dall'indennità di mobilità.
Massime di principio
- La comunicazione all'ente previdenziale della nuova attività lavorativa, necessaria per evitare la decadenza dal trattamento, deve essere preventiva e non può coincidere con l'inizio dell'attività stessa; il lavoratore deve astenersi dal cominciare la prestazione finché non abbia effettuato la comunicazione.
- Nel settore dell'aviazione, il c.d. periodo neutro che esonera dall'obbligo di preventiva comunicazione ricorre solo quando l'attività svolta presso il nuovo vettore sia esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze e abilitazioni di volo già possedute.
- Ai fini dell'applicazione dell'esonero per periodo neutro, il giudice di merito deve verificare in concreto il contenuto del regolamento negoziale e della documentazione contrattuale per accertare se l'attività sia davvero limitata al mantenimento del brevetto oppure sia funzionale anche all'assunzione o alla valutazione complessiva delle capacità del lavoratore.
- Quando il giudice di merito sussume erroneamente i fatti nella disciplina del periodo neutro, senza considerare elementi contrattuali decisivi o attribuendo a tali elementi un significato incompatibile con l'esclusività richiesta dalla norma, incorre in falsa applicazione di legge censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
- Se non emergono ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando la domanda originaria.
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