Cassazione Penale, Sentenza n. 12022/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del GIP, del provvedimento questorile di divieto di accesso a manifestazioni sportive adottato ai sensi della legge n.401/1989. Il ricorrente lamentava la compressione del diritto di difesa in quanto, pur avendo la difesa inoltrato richieste di accesso agli atti anche via PEC, ha potuto prendere visione degli atti solo il 1 luglio 2022, quando la convalida era già stata disposta il 30 giugno 2022; ne deduceva che non gli era stato consentito conoscere gli elementi a suo carico e chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto inapplicabile l'obbligo di preventiva comunicazione previsto dall'art.7 della legge n.241/1990 rispetto al provvedimento questorile di interdizione immediata, per la natura urgente di tale misura. Ha inoltre precisato che il diritto di difesa relativo alla visione degli atti deve essere esercitato con richiesta immediata e diretta presso gli uffici che custodiscono gli atti (es. Questura o ufficio giudiziario) e non richiede la formale istanza di accesso; solo se risulta, con idonea documentazione, che l'Amministrazione ha impedito l'accesso nonostante tentativi diretti, tale mancata visione potrà integrare un vulnus difensivo. Il ricorrente, avendo prodotto solo una generica istanza scritta senza provare tentativi diretti infruttuosi imputabili all'Amministrazione, non ha soddisfatto tale onere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art.6 (provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)
Il provvedimento questorile di interdizione immediata è caratterizzato da particolari esigenze di urgenza che giustificano l'adozione senza preventiva comunicazione ai sensi dell'art.7 l.241/1990; tuttavia il destinatario può presentare deduzioni entro 48 ore e il giudice non può convalidare prima della decorrenza di tale termine
art.7 (obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento) e richiamo all'art.8
L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento opera salvo ragioni di celerità; resta comunque salva la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima delle comunicazioni quando esistono esigenze di urgenza
Norma richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. Sez. III, 12/09/2006 n.29923; 21/03/2012 n.10984; 20/02/2017 n.7960
La giurisprudenza ha più volte confermato che i provvedimenti ex legge 401/1989 sono caratterizzati da esigenze di urgenza e, quindi, l'obbligo previsto dall'art.7 l.241/1990 non è applicabile in via generale a tali provvedimenti
Massime di principio
- I provvedimenti questorili di interdizione immediata per manifestazioni sportive sono considerati misure urgenti: l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento (art.7 l.241/1990) non si applica quando sussistono esigenze di celerità
- Il destinatario ha diritto a presentare deduzioni entro 48 ore dalla notificazione e il giudice non può convalidare il provvedimento prima della scadenza di tale termine, per garantire lo spatium interloquendi
- Per esercitare il diritto di difesa alla visione degli atti che hanno formato la base del provvedimento è richiesta una richiesta immediata e diretta presso gli uffici che custodiscono gli atti (Questura o ufficio giudiziario); la mera produzione di una generica istanza scritta o PEC non è di per sé sufficiente a dimostrare l'impedimento
- Se si vuol far valere la violazione del diritto di difesa per mancata visione degli atti, occorre documentare concretamente i tentativi diretti infruttuosi imputabili all'Amministrazione (date, interlocutori, riscontri), altrimenti l'eccezione sarà inammissibile
- In casi analoghi, chi impugna deve allegare e provare non solo la richiesta di accesso formale ma l'effettivo impedimento all'accesso dipendente dall'Amministrazione, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
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