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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33159/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La parte ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello, ai sensi della legge n. 89/2001, un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata di una procedura fallimentare ancora pendente, procedura iniziata con la dichiarazione di fallimento emessa nel 1994 nei suoi confronti. Il giudice designato aveva respinto la domanda perché la documentazione richiesta non era stata prodotta. In sede di opposizione, la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile al fallito un principio ritenuto generale in tema di procedure esecutive: il danno da durata irragionevole sarebbe presunto per i creditori, ma non per il debitore esecutato o per il fallito, che avrebbe quindi l'onere di allegare e provare uno specifico interesse leso dalla durata del procedimento. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato tale impostazione, denunciando la violazione della legge Pinto e dei parametri CEDU e costituzionali, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU riconosce al fallito il diritto all'equa riparazione e applica anche a lui la presunzione di danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo. Con un secondo motivo ha contestato la liquidazione delle spese processuali, in particolare l'attribuzione delle spese generali all'Avvocatura dello Stato, ritenendola indebita perché prevista per il libero foro e non per gli avvocati dipendenti pubblici; tale censura è però rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi della Corte d'appello secondo cui il fallito non sarebbe titolare del diritto alla ragionevole durata della procedura fallimentare e non beneficerebbe della presunzione di danno non patrimoniale. Ha affermato che il fallito rientra tra i soggetti tutelati dall'art. 6, par. 1, CEDU rispetto alla durata del procedimento fallimentare, poiché la procedura incide direttamente e primariamente sulla sua sfera giuridica e comporta anche rilevanti limitazioni personali. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio corretto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89

    riconosce il diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo; il fallito può esserne titolare con riguardo alla procedura fallimentare

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    art. 5-ter legge n. 89 del 2001

    regola l'opposizione avverso il decreto del giudice monocratico nel procedimento di equa riparazione

  • Art. 6, par. 1, CEDU

    art. 6, par. 1 della Convenzione europea

    la procedura fallimentare rientra nella garanzia della ragionevole durata anche per il fallito, che è parte direttamente incisa dal procedimento

  • Art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    art. 1 del Primo Protocollo Addizionale

    richiamato insieme agli altri parametri convenzionali e costituzionali a sostegno della domanda di equa riparazione

  • Artt. 111 e 117 Cost.

    artt. 111 e 117 della Costituzione

    richiamati come parametri costituzionali di conformità della disciplina interna alla tutela del giusto processo e agli obblighi convenzionali

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

    norma processuale evocata come fondamento della denuncia di violazione di legge

  • Art. 91 c.p.c.

    artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese

  • Art. 92 c.p.c.

    artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    richiamato nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese

  • D.M. 55/2014, art. 2, comma 2

    art. 2, comma 2, D.M. 55/2014

    richiamato per contestare la voce delle spese generali liquidata in favore della parte assistita dall'Avvocatura dello Stato

  • Art. 90 legge fallimentare

    art 90 legge fallimentare

    richiamato quale base del diniego della cancelleria alla produzione delle relazioni del curatore

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura fallimentare, il soggetto dichiarato fallito è legittimato a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo, perché la procedura incide direttamente sulla sua sfera giuridica prima e più di ogni altro soggetto coinvolto.
  • Per il fallito non vale, in via generale, l'assimilazione al debitore esecutato quanto alla tutela Pinto: non può essere esclusa la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale solo perché la procedura è concorsuale o perché egli non sia creditore.
  • Ai fini della valutazione della durata ragionevole della procedura fallimentare, occorre considerare che il curatore è organo della procedura e che la sua condotta può incidere sul computo della durata, il che conferma la legittimazione del fallito a chiedere l'indennizzo.
  • Quando il ricorso principale viene accolto, le censure sulle spese restano assorbite e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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