Cassazione Civile, Ordinanza n. 33159/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La parte ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello, ai sensi della legge n. 89/2001, un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata di una procedura fallimentare ancora pendente, procedura iniziata con la dichiarazione di fallimento emessa nel 1994 nei suoi confronti. Il giudice designato aveva respinto la domanda perché la documentazione richiesta non era stata prodotta. In sede di opposizione, la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile al fallito un principio ritenuto generale in tema di procedure esecutive: il danno da durata irragionevole sarebbe presunto per i creditori, ma non per il debitore esecutato o per il fallito, che avrebbe quindi l'onere di allegare e provare uno specifico interesse leso dalla durata del procedimento. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato tale impostazione, denunciando la violazione della legge Pinto e dei parametri CEDU e costituzionali, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU riconosce al fallito il diritto all'equa riparazione e applica anche a lui la presunzione di danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo. Con un secondo motivo ha contestato la liquidazione delle spese processuali, in particolare l'attribuzione delle spese generali all'Avvocatura dello Stato, ritenendola indebita perché prevista per il libero foro e non per gli avvocati dipendenti pubblici; tale censura è però rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi della Corte d'appello secondo cui il fallito non sarebbe titolare del diritto alla ragionevole durata della procedura fallimentare e non beneficerebbe della presunzione di danno non patrimoniale. Ha affermato che il fallito rientra tra i soggetti tutelati dall'art. 6, par. 1, CEDU rispetto alla durata del procedimento fallimentare, poiché la procedura incide direttamente e primariamente sulla sua sfera giuridica e comporta anche rilevanti limitazioni personali. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio corretto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89
riconosce il diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo; il fallito può esserne titolare con riguardo alla procedura fallimentare
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
art. 5-ter legge n. 89 del 2001
regola l'opposizione avverso il decreto del giudice monocratico nel procedimento di equa riparazione
Art. 6, par. 1, CEDU
art. 6, par. 1 della Convenzione europea
la procedura fallimentare rientra nella garanzia della ragionevole durata anche per il fallito, che è parte direttamente incisa dal procedimento
Art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale
richiamato insieme agli altri parametri convenzionali e costituzionali a sostegno della domanda di equa riparazione
Artt. 111 e 117 Cost.
artt. 111 e 117 della Costituzione
richiamati come parametri costituzionali di conformità della disciplina interna alla tutela del giusto processo e agli obblighi convenzionali
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
norma processuale evocata come fondamento della denuncia di violazione di legge
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
richiamato nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese
art. 2, comma 2, D.M. 55/2014
richiamato per contestare la voce delle spese generali liquidata in favore della parte assistita dall'Avvocatura dello Stato
art 90 legge fallimentare
richiamato quale base del diniego della cancelleria alla produzione delle relazioni del curatore
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura fallimentare, il soggetto dichiarato fallito è legittimato a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo, perché la procedura incide direttamente sulla sua sfera giuridica prima e più di ogni altro soggetto coinvolto.
- Per il fallito non vale, in via generale, l'assimilazione al debitore esecutato quanto alla tutela Pinto: non può essere esclusa la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale solo perché la procedura è concorsuale o perché egli non sia creditore.
- Ai fini della valutazione della durata ragionevole della procedura fallimentare, occorre considerare che il curatore è organo della procedura e che la sua condotta può incidere sul computo della durata, il che conferma la legittimazione del fallito a chiedere l'indennizzo.
- Quando il ricorso principale viene accolto, le censure sulle spese restano assorbite e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →