Cassazione Civile, Ordinanza n. 09579/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente acceso da una società debitrice principale e garantito da fideiussione rilasciata da un terzo. Il garante ha opposto il decreto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi strettamente connessi. Ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 1957, 1462 e 1362 c.c., sostenendo che la clausola del contratto che prevedeva il pagamento del fideiussore "a semplice richiesta scritta" non valeva a derogare alla disciplina dell’art. 1957 c.c., che richiede l’azione giudiziale del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; 2) violazione degli artt. 1957 e 1363 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe esaminato isolatamente la clausola dell’art. 7 del contratto senza coordinare quella clausola con l’art. 6, che prevedeva espressamente la deroga all’art. 1957 c.c.; 3) violazione degli artt. 1957 e 1370 c.c., perché, in caso di dubbio interpretativo, la clausola avrebbe dovuto essere interpretata contro il predisponente, cioè la banca/creditore. Il ricorrente contestava inoltre che la banca avesse agito giudizialmente nel termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse interpretato in modo erroneo la clausola contrattuale, attribuendo alla formula "a semplice richiesta scritta" un significato incompatibile con il testo complessivo della fideiussione e senza verificare la reale volontà negoziale delle parti attraverso il coordinamento di tutte le clausole, in particolare con l’art. 6 del contratto. La sola previsione di pagamento a semplice richiesta scritta, priva dell’espresso riferimento alla rinuncia alle eccezioni, non consente automaticamente di qualificare la garanzia come contratto autonomo né di affermare, in via implicita, la deroga all’art. 1957 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando i corretti criteri ermeneutici e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina della decadenza del fideiussore non può dirsi derogata in modo implicito dalla sola clausola di pagamento a semplice richiesta scritta; occorre accertare la volontà concreta delle parti e la presenza di una chiara deroga negoziale.
L’interpretazione del contratto deve muovere dal testo e dalla comune intenzione delle parti; è censurabile in cassazione la ricostruzione della volontà negoziale che non emerga dal tenore contrattuale o che sia frutto di procedimento ermeneutico scorretto.
Le clausole contrattuali vanno interpretate complessivamente e coordinate tra loro; non è legittimo attribuire rilievo decisivo a una sola clausola senza leggerla alla luce delle altre disposizioni del contratto.
In caso di clausole predisposte unilateralmente e suscettibili di più interpretazioni, deve preferirsi il significato più favorevole alla parte aderente.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure, senza un’autonoma ratio decidendi espressa nella decisione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato nel contesto dell’eccezione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale.
art. 101 TFUE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale dell’Unione.
Massime di principio
- La clausola di pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" non è di per sé decisiva per qualificare il rapporto come garanzia autonoma né per escludere l’applicazione dell’art. 1957 c.c.; occorre verificare l’intero assetto negoziale e la volontà concreta delle parti.
- L’eventuale deroga all’art. 1957 c.c. non può essere desunta in via automatica o meramente implicita: deve risultare in modo chiaro dal testo contrattuale o dal coordinamento sistematico delle clausole.
- L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione quando il giudice di merito non applichi correttamente i canoni ermeneutici o non coordini tra loro tutte le clausole rilevanti del regolamento negoziale.
- Quando un contratto è predisposto unilateralmente, se il significato della clausola resta dubbio, l’interpretazione deve favorire la parte aderente che non ha contribuito alla predisposizione del testo.
- Ai fini della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, non basta la formula letterale della richiesta di pagamento: è necessario accertare la relazione causale voluta tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia.
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