Cassazione Civile, Ordinanza n. 20238/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la realizzazione di spogliatoi, servizi e un locale semicantinato presso un campo sportivo comunale. Dopo una prima fase monitoria e un contenzioso già definito con sentenza d'appello passata in giudicato, l'appaltatore ha ottenuto un ulteriore decreto ingiuntivo per asserite somme residue e ha poi intimato precetto al Comune per un importo che comprendeva anche interessi moratori. Il Comune ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto. La Corte d'appello, riuniti i giudizi, ha respinto gli appelli principali dell'appaltatore e accolto l'appello incidentale del Comune, ritenendo che il giudicato formatosi nella precedente sentenza di appello avesse già accertato in modo definitivo il saldo finale dei lavori e precludesse di rimettere in discussione il collaudo e il credito residuo; ha inoltre escluso gli interessi moratori richiesti. Il ricorrente ha quindi proposto sei motivi di cassazione: 1) violazione del giudicato, sostenendo che la precedente sentenza avesse accertato solo il credito maturato alla data del primo ricorso monitorio e non l'intero credito, e che il nuovo decreto fosse fondato su fatti successivi e su un accertamento peritale incompleto; 2) violazione delle norme sugli interessi moratori negli appalti pubblici, assumendo che tali interessi spettassero automaticamente e fossero stati già richiesti/riconosciuti; 3) violazione del giudicato e erronea esclusione di un ulteriore residuo credito; 4) violazione degli artt. 112 e 480 c.p.c. per la conferma della revoca integrale del precetto; 5) omessa pronuncia sulle spese di un procedimento cautelare incidentale; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ha accolto il quarto motivo, e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'opposizione a precetto e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una sola parte della somma intimata non comporta la caducazione integrale del precetto, ma solo la sua invalidità parziale, con conservazione della validità per la somma effettivamente dovuta e per le spese correlate. Le doglianze sul giudicato e sugli interessi sono state ritenute inammissibili perché dirette contro un giudicato già formato o perché non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato per il principio di autorità del giudicato sostanziale e per la preclusione a rimettere in discussione questioni già definitivamente accertate
richiamato per il concetto di cosa giudicata formale
art. 28, comma 3, L. n. 109 del 1994
invocato dal ricorrente in tema di appalto pubblico, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nel dispositivo
art. 104 r.d. n. 350 del 1895
invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'appalto pubblico
art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962
richiamato nel motivo sugli interessi dovuti negli appalti pubblici
art. 36 d.P.R. n. 1063 del 1962
richiamato in tema di interessi moratori per ritardo nei pagamenti negli appalti pubblici; la Corte ha rilevato anche l'assenza di specifiche allegazioni su applicabilità e decorrenza
richiamato in relazione ai termini per collaudo e approvazione del certificato di collaudo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del sindacato per nullità della sentenza e omessa pronuncia
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia
richiamato in relazione al precetto opposto
richiamato in tema di condanna alle spese di lite
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
Massime di principio
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: non è consentito, in un successivo giudizio, rimettere in discussione questioni che attengono a punti già definitivamente accertati in una precedente sentenza passata in giudicato.
- Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza si fonda su più autonome ragioni, è necessario censurarle tutte, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Negli appalti pubblici, la pretesa agli interessi moratori richiede specifiche allegazioni sia in ordine all'applicabilità della disciplina al concreto rapporto, sia in ordine a decorrenza e quantum; il generico richiamo agli "interessi" non equivale necessariamente alla domanda di interessi moratori speciali.
- In tema di opposizione a precetto, l'eventuale non debenza di una sola parte della somma intimata non travolge l'intimazione nel suo complesso: il giudice deve limitarsi a ridurre il precetto alla somma effettivamente dovuta, mantenendone la validità per la parte residua e per le spese correlate.
- La revoca o l'annullamento integrale del precetto non è la conseguenza automatica di un errore parziale nel conteggio: occorre verificare se esista una quota di credito comunque azionabile e suscettibile di conservare efficacia esecutiva.
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