Cassazione Civile, Ordinanza n. 31812/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttrice)
La controversia
Un titolare di ditta individuale che operava nella rivendita di materassi aveva convenuto in giudizio la società produttrice deducendo di avere concluso un accordo per ottenere la qualità di rivenditore autorizzato di zona per l'anno 2000 e lamentando, da un lato, la mancata realizzazione di un preteso rapporto di esclusiva che lo avrebbe indotto a interrompere rapporti con concorrenti e a cessare la propria produzione di materassi, e dall'altro, la fornitura di prodotti difettosi e non conformi a quelli pubblicizzati, con conseguente perdita di clientela e danno all'immagine. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto le domande risarcitorie per difetto di prova sia dell'esistenza del patto di esclusiva sia dell'effettiva consistenza e causalità dei danni lamentati. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali: nel primo motivo sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato elementi idonei a dimostrare il patto di esclusiva e il divieto di commercializzare prodotti concorrenti o di produzione propria; nel secondo motivo lamentando che fosse stata mal valutata la prova del danno patrimoniale e del danno all'immagine derivanti dai difetti dei materassi e dalle controversie insorte con i clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle testimonianze, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., sicché era necessario che il ricorrente indicasse le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere che non era stato assolto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mera contestazione della valutazione delle prove o richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato per l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rimasta tuttavia assorbita dal successivo esame in cassazione.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per dedurre l'omesso esame di un fatto, il ricorrente deve indicare il fatto storico e i dati da cui esso risulta, nonché il modo e il tempo in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della specifica deduzione del vizio.
Era stata chiesta dalla parte convenuta la condanna per lite temeraria, ma la domanda non risulta accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado nei fatti decisivi, il ricorrente per cassazione deve specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- La parte che invochi l'esistenza di un patto di esclusiva o di un divieto di concorrenza nell'ambito di un rapporto commerciale deve fornire prova specifica dell'accordo e dei suoi contenuti, non essendo sufficiente una mera ricostruzione inferenziale.
- Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento non basta dimostrare la violazione contrattuale: occorre provare anche l'effettiva esistenza del danno, la sua consistenza e il nesso causale con l'inadempimento.
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