Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento IRES per l'anno 2007 nei confronti della società, recuperando a tassazione una maggiore imposta e contestando l'indebita deduzione di perdite su crediti per euro 670.069. La vicenda traeva origine da un'operazione di conferimento di ramo d'azienda dalla controllante alla controllata, nel quale era ricompreso un credito verso un terzo. Successivamente la società aveva conferito alla controllante un mandato irrevocabile con rappresentanza all'incasso, con un regolamento economico predeterminato e indipendente dall'effettiva riscossione. La contribuente aveva contabilizzato una perdita su crediti e poi, all'incasso parziale avvenuto per il tramite della mandataria, aveva rilevato una sopravvenienza attiva e riproposto la perdita in dichiarazione. L'Ufficio sosteneva che il mandato all'incasso mascherasse in realtà una cessione pro soluto del credito e che, mancando i requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 101, comma 5, TUIR, la perdita non fosse deducibile. La CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo corretta la deduzione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2426, comma 1, n. 8, c.c. e 101, comma 5, TUIR, lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato l'operazione e omesso di verificare la sussistenza dei presupposti fiscali per la deducibilità della perdita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso che la decisione della CTR fosse corretta nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la ricostruzione contabile e la mera qualificazione dell'operazione come mandato all'incasso. La Cassazione ha osservato che, anche a voler ritenere che l'operazione celasse una cessione pro soluto del credito, ai fini della deducibilità della perdita occorreva comunque verificare se la perdita fosse oggettivamente definitiva e risultasse da elementi certi e precisi, oppure se il debitore fosse stato assoggettato a procedura concorsuale. Tale verifica mancava nella sentenza impugnata. Perciò la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.
I crediti devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione; la rettifica o lo stralcio dipendono dalla natura e attendibilità della perdita secondo i criteri contabili richiamati.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi, oppure automaticamente se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; l'onere della prova grava sul contribuente.
OIC 15
È richiamato quale principio contabile per distinguere tra svalutazione del credito e sua cancellazione dal bilancio quando il credito si estingue o viene ceduto trasferendo tutti i rischi inerenti.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la deducibilità della perdita su crediti non può essere affermata sulla sola base della qualificazione formale dell'operazione, occorrendo accertare la sostanza economica del rapporto e la ricorrenza dei presupposti normativi della perdita.
- La distinzione tra mandato all'incasso e cessione del credito non dipende unicamente dalla permanenza del credito in contabilità, ma anche dall'assetto degli interessi tra le parti e, in particolare, dall'esistenza o meno dell'obbligo del mandatario di riversare quanto riscosso al mandante.
- La deduzione della perdita su crediti richiede, fuori dal caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, la prova di elementi certi e precisi che rendano la perdita oggettivamente definitiva; tale prova incombe sul contribuente.
- Il giudice di merito, quando è contestata la deducibilità di una perdita da realizzo, deve verificare non solo il dato contabile o la cessione apparente, ma anche le circostanze a monte che rendono la perdita definitiva e fiscalmente deducibile.
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