Cassazione Penale, Sentenza n. 38932/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai periodi 6/06/2013-2/07/2013 (custodia) e 3/07/2013-24/10/2013 (arresti domiciliari) in relazione ai delitti indicati (art. 416 commi 1,2,5 c.p. e art. 110 c.p.; artt. 2,4,7 I. n. 895/1967). La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente una colpa grave del ricorrente che avrebbe ostato al riconoscimento dell'indennizzo, valorizzando comportamenti emergenti da intercettazioni e frequentazioni ritenute indicative di contiguità con attività illecite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione della Corte d'appello. In particolare ha rilevato che il giudice della riparazione non ha effettuato la valutazione ex ante richiesta dall'art. 314 c.p.p., non ha indicato e valorizzato in modo concreto il contenuto e la rilevanza dell'intercettazione richiamata né il nesso sinergico fra le condotte attribuite al ricorrente e l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
La norma disciplina il diniego dell'indennizzo se il richiedente ha causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave. La valutazione deve essere ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: la colpa grave non richiede necessariamente una condotta integrante reato, ma qualsiasi comportamento che abbia, secondo una valutazione preventiva, creato la falsa apparenza di una configurabilità del reato e abbia determinato l'intervento cautelare.
art. 416 c.p. (commi 1, 2 e 5) e art. 110 c.p.
Norme penali in relazione alle quali veniva contestata l'associazione e la concorso nell'illecito; sono i reati che hanno giustificato l'adozione delle misure cautelari poi ritenute ingiuste. La sentenza di merito ha poi assolto il ricorrente con sentenza irrevocabile.
I. n. 895/1967 (artt. 2, 4 e 7)
Riferimento a norme legislative richiamate nell'imputazione a carico del ricorrente come parte del quadro fattuale che giustificava le misure cautelari; nella decisione di Cassazione non è stata comunque ritenuta sufficiente la generica evocazione di tali contestazioni per negare l'indennizzo senza adeguata motivazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 34559/2002 e plurimi precedenti citati)
Principi consolidati: il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante; la colpa grave può emergere da comportamenti extraprocedimentali, dichiarazioni rese dall'indagato o da frequentazioni ambigue, purché sia adeguatamente motivata la loro idoneità a spiegare la misura cautelare.
Massime di principio
- La valutazione della colpa grave ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione richiede un giudizio ex ante, autonomo rispetto al merito penale, che accerti se la condotta del richiedente abbia concretamente creato la falsa apparenza di responsabilità penale e abbia determinato l'adozione o la persistenza della misura cautelare.
- Non è sufficiente un richiamo generico a intercettazioni o a frequentazioni ambigue: il giudice deve indicare il contenuto specifico degli elementi probatori e spiegare concretamente il nesso causale o concausale tra tali elementi e la decisione cautelare.
- La colpa grave può emergere anche da comportamenti extraprocedimentali o da dichiarazioni rese dall'indagato, ma occorre motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sulla percezione dell'autorità procedente.
- L'assoluzione o l'annullamento dei capi di imputazione nel processo di merito non impedisce automaticamente la pronuncia di riparazione: se però il giudice della riparazione non dimostra la colpa grave con motivazione puntuale, la richiesta deve essere accolta.
- Le 'frequentazioni ambigue' rilevano solo se è dimostrata la loro oggettiva idoneità a costituire indizio di complicità, valutata in relazione alla qualità e natura dei collegamenti e all'eventuale consapevolezza dell'attività illecita dei terzi.
- In presenza di motivazione insufficiente o generica del giudice della riparazione, la decisione è annullabile e la causa deve essere rimessa per nuovo esame, con onere per il giudice di fornire valutazione dettagliata e il nesso tra condotte e misure cautelari.
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