Cassazione Civile, Ordinanza n. 25682/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva notificato a una società operante nel settore delle costruzioni edilizie un avviso di accertamento per l'anno 2011, contestando omesso versamento di Ires, Iva e Irap in relazione a maggiori ricavi che sarebbero emersi da un'operazione contrattuale complessa di appalto con permuta e successiva cessione immobiliare. La controversia ruotava intorno alla differenza tra gli importi fatturati dalla società appaltatrice/cessionaria e quelli effettivamente contabilizzati o versati, nonché all'ipotesi che la cessione immobiliare fosse stata schermata mediante interposizione di persona. In appello la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto perché la corte tributaria aveva ritenuto non provata la simulazione e aveva valorizzato il fatto che, in anni successivi, le somme erano state comunque fatturate e assoggettate a imposta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura principale relativa alla condotta evasiva e all'omesso versamento dei tributi, avendo il giudice di merito concentrato la decisione sulla simulazione; 2) violazione degli artt. 1325, 1326 e 1350 c.c. per avere ritenuto provata una modifica dei patti contrattuali relativi a una cessione immobiliare sulla base di comportamenti concludenti, nonostante la forma scritta ad substantiam; 3) violazione degli artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere considerato che i maggiori ricavi avrebbero dovuto essere tassati nell'anno in cui si erano prodotti, indipendentemente da successivi versamenti o fatturazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato in modo specifico il nucleo della pretesa impositiva, cioè la contestazione di maggiori ricavi conseguiti nell'anno 2011 e non assoggettati a tassazione in quel periodo, a prescindere dalle successive vicende contrattuali e fiscali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per un nuovo esame, anche sulle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi sulla domanda o eccezione effettivamente proposta; è vizio della decisione la mancata considerazione della censura principale quando la sentenza si soffermi solo su un profilo secondario o diverso della controversia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione prospettati come violazione di legge.
Gli atti modificativi di contratti che richiedono la forma scritta devono rispettare la medesima forma; non è sufficiente, se il requisito è imposto ad substantiam, il solo comportamento concludente.
I ricavi e i corrispettivi rilevano ai fini IVA nel periodo in cui si considerano effettuati, senza che rilevino successivi regolamenti tra le parti per escludere l'imposizione dell'operazione già avvenuta.
art. 11 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato dalla Corte nel contesto della contestazione di interposizione di persona e dell'operazione economica ritenuta dall'Ufficio, ma il punto centrale della decisione resta la tassazione del maggior ricavo nel periodo di maturazione.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio contesta che una somma sia stata conseguita come maggior ricavo in un determinato periodo d'imposta, il giudice deve verificare specificamente quel fatto costitutivo della pretesa tributaria; non è sufficiente concentrarsi su profili diversi, come l'eventuale simulazione di singoli passaggi negoziali.
- Ai fini fiscali, un ricavo conseguito in un certo anno deve essere assoggettato a tassazione in quell'anno, anche se il saldo dell'operazione o ulteriori regolazioni economiche intervengono in esercizi successivi.
- Se un contratto o una sua modifica richiedono la forma scritta ad substantiam, la modificazione non può essere validamente provata o realizzata mediante meri comportamenti concludenti.
- In sede di legittimità, l'omessa considerazione del nucleo essenziale della contestazione impositiva integra vizio rilevante, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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