Cassazione Penale, Ordinanza n. 08552/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Un imputato, condannato dal giudice di pace per percosse ai danni di una persona offesa e poi destinatario di una sentenza di appello del Tribunale che ha solo attenuato il trattamento sanzionatorio riconoscendo le attenuanti generiche, ha proposto ricorso per cassazione. Ha dedotto: 1) violazione di legge processuale e difetto di motivazione sulla revoca, da parte del giudice di pace, dell’ammissione della testimonianza di un teste ritenuto decisivo per la difesa; 2) omessa motivazione sul mancato espletamento dell’esame dell’imputato, rispetto al quale il precedente difensore aveva rinunciato, rinuncia che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto valida pur in assenza di procura speciale; 3) omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria relativa al confronto con un’altra persona sui fatti di causa, confronto ammesso ma mai disposto in primo grado, e sulla conseguente necessità di ammettere l’esame dell’imputato prima della chiusura dell’istruttoria. Inoltre, nelle argomentazioni finali, il ricorrente ha lamentato anche il mancato riconoscimento di attenuanti ulteriori ex art. 62 c.p. e la liquidazione del danno morale e delle spese civili in misura ritenuta non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che il giudizio di appello si era svolto alla presenza dell’imputato, che la sentenza del Tribunale era stata deliberata il 17 luglio 2025 con deposito della motivazione entro il termine di 90 giorni, e che pertanto il termine di 45 giorni per proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. scadeva il 29 novembre 2025. Poiché il ricorso era stato inviato telematicamente solo il 3 dicembre 2025, è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha deciso in procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendolo in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per percosse.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
È il termine per proporre ricorso per cassazione nel caso deciso; la sua scadenza è stata calcolata dalla Corte per affermare la tardività del ricorso.
Consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento di ulteriori attenuanti generiche/attenuanti comuni.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
Richiamata come base del criterio di liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine previsto dall’art. 585 c.p.p., e la tardività può essere rilevata anche con declaratoria de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando il giudizio di appello si è svolto con la presenza dell’imputato, il termine per ricorrere decorre dalla sentenza nei limiti ordinari previsti dall’art. 585 c.p.p., con conseguente necessità di un rigoroso calcolo della scadenza.
- Le doglianze relative a vizi di motivazione, istruttoria e mancata ammissione di prove restano prive di esame nel merito se il ricorso è preliminarmente inammissibile per tardività.
- In caso di inammissibilità colpevole del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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