Cassazione Penale, Ordinanza n. 27972/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era meramente reiterativo di censure già affrontate in appello e che la motivazione sul trattamento sanzionatorio risultava sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in esito a giudizio abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale per più reati in materia di stupefacenti, poi tutti riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si lamentavano l'eccessiva entità della pena base e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e che la determinazione della pena, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le condotte oggetto di condanna sono state riqualificate nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre, senza specifiche ragioni di critica, questioni già adeguatamente valutate e disattese dal giudice di appello.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se motivato in modo congruo dal giudice di merito, non può essere censurato in sede di legittimità attraverso una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
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