Sentenza del 22/04/2015 n. 8190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Milano ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI 2003 per omessa denuncia e omesso versamento sugli immobili di edilizia residenziale pubblica situati a Brugherio. Ha sostenuto che gli immobili fossero esenti perché destinati a finalità istituzionali e assistenziali, anche se concessi in locazione a canone; ha contestato inoltre la motivazione e la prova dell’accertamento, le sanzioni — invocando l’affidamento derivante da precedenti decisioni favorevoli e il contrasto giurisprudenziale — e ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato la decisione di primo grado e la debenza dell’ICI 2003 e delle sanzioni. I profili di vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili perché non indicavano il fatto controverso decisivo. I motivi sull’esenzione sono stati rigettati: l’esenzione richiede l’utilizzo diretto e immediato dell’immobile da parte dell’ente per i propri compiti istituzionali, requisito assente quando gli alloggi sono concessi a terzi a canone, anche per finalità sociali. Il motivo sulla carenza di motivazione dell’avviso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la decisione di merito conteneva un rigetto implicito della contestazione. È stato rigettato anche il motivo sulle sanzioni: precedenti sentenze di merito favorevoli al Comune non dimostrano, da sole, un’obiettiva incertezza normativa. La questione costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, anche perché l’esenzione riconosciuta agli IACP decorreva dal 2008 e non era applicabile all’annualità 2003. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
in tema di Ici l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati, "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti; ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone.
L’esenzione non dipende soltanto dalla finalità pubblica o sociale perseguita dall’ente: è necessario che l’immobile sia destinato direttamente e immediatamente ai compiti istituzionali. La concessione a terzi dietro canone esclude, in linea di massima, tale requisito, anche se gli alloggi servono a programmi di edilizia residenziale pubblica.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
un identico principio è stato da questa corte ripetutamente affermato anche in relazione alla richiamata esenzione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. (i), a proposito degli immobili utilizzati da enti religiosi e dalle relative congregazioni.
Anche per l’esenzione prevista dalla lettera i) è richiesto l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente; la finalità non lucrativa o assistenziale di un’utilizzazione diversa non sostituisce tale requisito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni postula l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione delle norme cui la violazione si riferisce.
La disapplicazione delle sanzioni richiede un’incertezza normativa oggettiva sulla portata o sull’ambito di applicazione delle disposizioni, non una mera convinzione soggettiva del contribuente né il solo fatto che alcune decisioni di merito gli siano state favorevoli.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Le condizioni di insicurezza ed equivocità vanno riferite non già al singolo (come pure al generico) contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di un determinata interpretazione.
L’incertezza rilevante per escludere le sanzioni è valutata oggettivamente dal giudice con riguardo alla disciplina normativa, che deve presentare elementi positivi di confusione o un coordinamento concettualmente difficoltoso. Le interpretazioni e le vicende individuali del contribuente non sono decisive.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nei limiti della motivazione sulla questione di fatto, e richiede la specificazione, appunto, del fatto controverso in relazione al quale parametrare la ricostruzione operata dal giudice del merito.
La censura per vizio motivazionale riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti, non l’interpretazione o l’applicazione delle norme. Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe carente.
Codice di procedura civile, art. 384
l'eventuale inadeguatezza della motivazione resta irrilevante, potendo essere integrata o anche interamente corretta dalla corte nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 384 c.p.c..
Quando la questione è giuridica e la decisione è corretta in diritto, un’eventuale insufficienza della motivazione su quel punto può essere integrata o corretta dalla Corte di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 112
A integrare gli estremi del vizio non basta, ovviamente, la mancanza dell'espressa statuizione, ma è necessario che sia stato omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
L’omessa pronuncia ricorre quando manca una decisione, anche implicita, su una domanda o eccezione che richiedeva un provvedimento; la sola assenza di una statuizione espressa non basta se la questione è stata implicitamente respinta.
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 126 del 2008
gli Iacp usufruiscono sì, attualmente, dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50% del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, introdotta a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 113 del 1996 - dell'esenzione totale dall'Ici ma per effetto del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3 (conv. in L. n. 126 del 2008) "con decorrenza dal 1 gennaio 2008", non per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, così come in questa sede invocato.
L’esenzione totale degli IACP introdotta dal 2008 discende da una specifica disposizione successiva e non può essere estesa all’annualità 2003 né utilizzata come termine di comparazione per sostenere l’esenzione dei comuni ai sensi dell’art. 7.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI degli immobili di un ente pubblico destinati a compiti istituzionali, non basta dimostrare che la finalità generale dell’attività sia pubblica o sociale: occorre che l’immobile sia direttamente e immediatamente utilizzato dall’ente per quei compiti.
- La concessione dell’immobile a terzi dietro pagamento di un canone è, in linea di massima, incompatibile con il requisito dell’utilizzo diretto, anche se il canone è vincolato o l’attività locativa persegue finalità assistenziali e non lucrative.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni tributarie occorre allegare e dimostrare un’obiettiva incertezza della disciplina, derivante da elementi normativi di equivoca interpretazione; precedenti decisioni favorevoli di giudici di merito non sono sufficienti, da sole.
- In cassazione, una censura di omessa pronuncia va ricondotta al vizio processuale pertinente e deve dimostrare che la questione non sia stata decisa neppure implicitamente. La mancanza di una risposta espressa non comporta automaticamente omessa pronuncia.
- Le agevolazioni fiscali introdotte per una categoria di enti o per annualità successive non si estendono automaticamente a soggetti o periodi diversi: il confronto costituzionale richiede situazioni effettivamente omogenee e una disciplina applicabile al periodo controverso.
- La censura di vizio motivazionale in cassazione deve individuare il fatto controverso e decisivo e riguardare la ricostruzione fattuale; non può essere usata per contestare soltanto l’interpretazione giuridica della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8145 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8149 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8152 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8154 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8180 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8182 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →