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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8080/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione di legge per il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, ritenute motivate unicamente dall'assenza di precedenti e dalla generica formula della necessità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. Si invocava in particolare la violazione dell'art. 62-bis, terzo comma, c.p., che vieta di fondare il riconoscimento delle attenuanti sulla mera incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché il ricorrente avesse formalmente denunciato una violazione di legge, in realtà censurava la motivazione e la determinazione della pena, ambito di discrezionalità del giudice di merito. La Corte d'appello aveva preso in considerazione non solo l'assenza di precedenti ma anche la concreta offensività della condotta, la personalità dell'imputato e la prognosi favorevole già formulata dal primo giudice, rimodulando la pena secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; inoltre aveva implicitamente escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione impugnata confermata (pena rideterminata a 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 700 euro di multa con sospensione condizionale già concessa).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina il reato contestato (droghe); citata per identificare l'illecito oggetto del processo. La pena è stata rimodulata in relazione a questa fattispecie.

  • art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.

    Principio che vieta di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla sola assenza di precedenti penali. La Corte ha ritenuto che qui l'assenza di precedenti sia stata valorizzata insieme ad altri elementi (personalità, concrete modalità del fatto), risultando parte di una motivazione complessiva non viziata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità invocata dall'appellante; la Corte di appello l'ha implicitamente esclusa e la Cassazione ha confermato che tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità quando non sussista manifesta illogicità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (personalità, gravità del fatto, modalità, ecc.). La Corte di appello ha applicato questi parametri per rimodulare la pena in modo individualizzato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può poggiare esclusivamente sulla sola assenza di precedenti; tuttavia l'assenza di precedenti può concorrere legittimamente se inserita in una motivazione complessiva che evidenzi elementi concreti della personalità e della condotta.
  • Le censure sulla determinazione della pena che si risolvono in disaccordo con la valutazione discrezionale del giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo dimostrazione di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Se il giudice di merito valuta e motiva l'esclusione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), tale valutazione è rimessa al suo apprezzamento e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità se non vi è un vero vizio di motivazione.
  • Per contestare con successo il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare che la motivazione è formale o del tutto carente, non semplicemente che il ricorrente non condivide la valutazione sulla personalità o sulla gravità concreta del fatto.
  • In situazioni analoghe conviene verificare se nella motivazione sono indicati elementi specifici (es. prognosi, comportamento, circostanze del fatto) che giustifichino la concessione delle attenuanti; la loro presenza rende difficoltoso un ricorso per cassazione fondato soltanto su un'asserita 'formula di stile'.

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