Cassazione Civile, Ordinanza n. 35507/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una società era stata ammessa al concordato preventivo e, successivamente, le veniva notificata una cartella esattoriale relativa al recupero di un finanziamento già revocato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della società e dichiarato inefficace la cartella; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, per effetto dell’art. 168 l.fall. e dell’art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973, la cartella non potesse essere notificata al debitore ammesso al concordato salvo i casi patologici della procedura. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l.fall. e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella esattoriale non è un vero atto esecutivo e può essere emessa anche nei confronti di un soggetto ammesso al concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la cartella esattoriale, essendo atto assimilabile al precetto e non già inizio dell’esecuzione forzata, non è colpita dal divieto dell’art. 168 l.fall.; inoltre, l’art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 riguarda i crediti tributari e le ipotesi patologiche della procedura concorsuale, non un credito diverso come quello oggetto della controversia.
Norme richiamate
Il divieto colpisce solo le azioni proprie del processo esecutivo, non la notificazione della cartella esattoriale che non integra l’avvio dell’esecuzione forzata.
La disciplina speciale richiamata riguarda le cartelle per imposte dirette e indirette e opera nelle ipotesi patologiche della procedura di concordato; non esclude, fuori da tali casi, la notifica della cartella dopo l’ammissione al concordato.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Sono richiamati come norme che disciplinano i casi di revoca dell’ammissione o mancata approvazione del concordato, cui si collega la disciplina decadenziale speciale.
È richiamato come norma relativa a risoluzione o annullamento del concordato, rilevante ai fini dell’operatività del termine speciale dell’art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- La notificazione della cartella esattoriale, quando non seguita dall’inizio della vera e propria procedura esecutiva, non costituisce azione esecutiva vietata dalla disciplina del concordato preventivo.
- Il divieto di cui all’art. 168 l.fall. impedisce le azioni esecutive, ma non le iniziative del creditore che si risolvono nella mera formazione o notifica di un atto assimilabile al precetto.
- L’art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha portata speciale e limitata: concerne i crediti tributari e i casi in cui la procedura concorsuale abbia avuto esito patologico, senza escludere, in via generale, la notifica della cartella dopo l’ammissione al concordato.
- Se la cartella rappresenta il primo atto impositivo, il debitore conserva la legittimazione a impugnarla anche durante la pendenza del concordato preventivo.
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