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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16236/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato gli arresti domiciliari per una serie di furti aggravati e autoriciclaggio, dopo avere però annullato per difetto di gravità indiziaria la contestazione di associazione a delinquere. La difesa deduce mancata e carente motivazione sulla scelta della misura cautelare, sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (richiamando artt. 275, comma 2-bis c.p.p. e 163, comma 3 c.p.) e contesta la valutazione del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che l'esclusione della gravità indiziaria per il reato associativo ridimensiona la gravità complessiva dei furti e dunque il giudizio sul periculum di recidiva (art. 274 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva a carico della ricorrente sulla base delle caratteristiche e della modalità esecutiva dei reati: 62 furti seriali, di notevole consistenza quantitativa e compiuti con particolare abilità e ripetuta frequenza, nonché l'accertata disponibilità di canali di smercio (parte della refurtiva rivenduta a un ambulante e parte trasferita in Romania). La Corte ha inoltre osservato che l'accertata sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dal dovere di motivare specificamente sulla prognosi relativa alla sospensione condizionale della pena. Conseguentemente è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma contestata in ordine al reato di associazione a delinquere; la gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie è stata invece esclusa dal Tribunale, ma ciò non ha impedito la conferma della misura cautelare per gli altri reati.

  • art. 648 ter 1 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di autoriciclaggio, contestata al capo n. 64; il Tribunale ha confermato la cautela anche rispetto a questo addebito.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione agli obblighi motivazionali del giudice circa la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che la valutazione del pericolo di reiterazione rende non necessaria una specifica previsione sulla sospensione condizionale.

  • art. 163, comma 3, cod. pen.

    Norma invocata dalla difesa con riferimento alla prognosi della pena e alla possibilità di sospensione condizionale per i maggiorenni fino a 21 anni; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini cautelari l'ipotesi astratta di riti speciali o diminuzioni non concretamente prevedibili.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Previsione sul pericolo di reiterazione del reato come presupposto per la misura cautelare; la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente ravvisato tale pericolo sulla base di elementi concreti (numero, serialità, modalità e canali di smercio).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme del rito di Cassazione riferite ai motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di rilevanza o per motivazione insufficiente in relazione alle questioni dedotte.

  • art. 23, comma 8, d.l. 132/2020 (conv. in L. 176/2020)

    Norma richiamata in relazione al trattamento del ricorso senza discussione orale per tardiva richiesta; la causa è stata trattata per iscritto.

Massime di principio

  • L'esclusione della gravità indiziaria rispetto a una specifica fattispecie (es. associazione) non impedisce che permangano elementi sufficienti a giustificare misure cautelari sulla base di altri reati, se sussiste un concreto e attuale pericolo di recidiva.
  • Il numero elevato di episodi, la serialità, la ravvicinata successione temporale e la particolare abilità nella commissione dei reati sono elementi che rafforzano la presunzione di pericolosità e possono giustificare misure cautelari anche nei confronti di soggetti giovani o formalmente incensurati.
  • Quando il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p.), non è obbligato a svolgere una motivazione aggiuntiva sulla possibilità della sospensione condizionale della pena; la valutazione cautelare si concentra sul periculum e sulle esigenze di limitazione della libertà di azione.
  • Valutazioni prognostiche riferite a ipotesi astratte (ad esempio accesso a riti speciali e conseguenti diminuenti) non possono essere utilizzate per sminuire il pericolo cautelare in assenza di elementi concreti che rendano prevedibile tale scelta difensiva.
  • In appello o ricorso per Cassazione, la mancanza di una motivazione logica e il non efficace collegamento tra gli assunti probatori e la misura cautelare possono comportare l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione; ricorsi carenti possono altresì essere sanzionati con condanna alle spese e ammende.
  • Per giustificare misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari è necessario dimostrare che tali misure sarebbero idonee ad eliminare il pericolo di recidiva; la presenza di contatti stabili con l'estero o di canali di smaltimento della refurtiva favorisce l'adozione di misure più severe.

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