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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14566/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di maggiori imposte IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 1996. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. Dopo un primo accoglimento in CTP, l'appello dell'Ufficio era stato accolto dalla CTR, ma in un precedente giudizio di legittimità la decisione era stata cassata con rinvio affinché si verificasse se l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. dimostrasse la legale conoscibilità dell'atto. Il giudice di rinvio ha poi annullato la cartella ritenendo non ritualmente notificato l'avviso di accertamento, perché l'Ufficio non aveva prodotto l'avviso di ricevimento, considerato elemento essenziale del procedimento notificatorio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 140 e ss. c.p.c., sostenendo di aver prodotto tutta la documentazione, compreso l'avviso di ricevimento, e che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza. Le eredi del contribuente hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per difetto di autosufficienza. Ha rilevato che il motivo non riproduceva né allegava gli atti del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., e in particolare l'avviso di ricevimento su cui la censura si fondava, né indicava tempo e luogo della loro produzione nel giudizio di merito. Tale omissione impediva alla Corte di avere una chiara e completa cognizione della controversia e di verificare la fondatezza della doglianza sulla validità della notifica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore delle resistenti costituite; nessuna statuizione sulle spese nei confronti degli intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della notificazione mediante deposito, affissione e raccomandata informativa; nel caso concreto, la Corte ribadisce che il ricorrente deve allegare e riprodurre gli atti del procedimento notificatorio su cui fonda la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale della doglianza per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come fondamento del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone una chiara sintesi e la riproduzione degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria delle controricorrenti è stata dichiarata inammissibile per tardività rispetto al termine previsto da questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione opera il principio di autosufficienza: il ricorrente deve esporre in modo completo e autosufficiente gli elementi di fatto e di diritto necessari alla decisione, senza imporre alla Corte la ricerca di atti e documenti esterni al ricorso.
  • Quando la censura riguarda la validità di una notificazione, il ricorrente deve riprodurre o allegare gli atti del procedimento notificatorio rilevanti e indicare specificamente dove e quando siano stati prodotti nel giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della corretta applicazione delle norme sulla notificazione non può essere esaminata nel merito se il ricorso non consente alla Corte di verificare direttamente, sulla sola lettura dell'atto, la consistenza della documentazione richiamata.
  • La mancata osservanza dei termini per il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. determina l'inammissibilità della memoria stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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