Cassazione Penale, Sentenza n. 11472/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 e, in relazione al concorrente reato di lesioni personali volontarie, condannato il Magliocca alla pena e al risarcimento in favore della parte civile. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizi procedurali relativi al deposito dell'atto di appello del Pubblico Ministero (errata sede di deposito e carenza di indicazione della qualifica della persona che materialmente ha depositato); (2) carenza di interesse e genericità/contraddittorietà dei motivi di appello del PM e della parte civile; (3) vizio di diritto per il fatto che il giudice d'appello avrebbe dovuto, per la totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rinviare per nuovo giudizio invece di integrare la motivazione; (4) vizio di motivazione e valutazione delle prove, con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e omissione di considerare il verbale del 118 e le contraddizioni nei racconti accusatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: (1) primo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza ammessa considera il timbro dell'ufficio ricevente prova pubblicistica della tempestività e della provenienza dell'atto; la sezione distaccata è articolazione del tribunale e l'appello depositato presso la sede centrale è valido; la provenienza dell'atto era certa (intestazione della Procura e firma del magistrato), quindi eventuali carenze sul nome del cancelliere non compromettono l'ammissione; (2) secondo motivo generico e irrilevante perché PM e parte civile avevano interesse concreto e specifico a impugnare; (3) terzo motivo infondato: la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra automaticamente una causa di nullità che imponga il rimando: il giudice d'appello può integrare e sanare la motivazione; (4) quarto motivo infondato in cassazione per difetto di sindacato sui fatti: la Corte non è luogo per rivalutare le risultanze probatorie né per sostituirsi al giudice di merito; la corte territoriale aveva rinnovato l'istruttoria e offerto una motivazione coerente e logica, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa e fornendo riscontri oggettivi (dichiarazioni della testimone e documentazione sanitaria). Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il reato contestato a tale titolo è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla corte d'appello; la norma è richiamata quale titolo di imputazione originario.
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Riguarda le formalità di deposito degli atti di impugnazione; la Corte afferma che il timbro dell'ufficio ricevente ha natura pubblicistica e prova la tempestività e la provenienza dell'atto fino a querela di falso.
Disciplina le formalità dell'impugnazione; la Corte ricorda che l'inammissibilità per inosservanza di tali formalità sussiste solo se vi è concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal titolare del relativo diritto.
art. 591, co. 1, lett. a) e art. 568, co. 4, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate rispetto ai motivi di impugnazione e all'interesse ad impugnare; la Corte ritiene che PM e parte civile avessero interesse concreto e motivi specifici per chiedere la riforma.
art. 604, co. 4 e co. 8, c.p.p.
Regole sulla nullità per difetto di motivazione: la Corte interpreta che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non integra automaticamente una nullità che impone il rinvio; il giudice d'appello può integrare e sanare la motivazione.
art. 546, co. 3 e art. 125, co. 3, c.p.p.
Richiamate nel contesto dei rimedi per vizi processuali; la Corte sottolinea i limiti delle ipotesi di nullità e la possibilità per il giudice di merito di correggere/sanare.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla L. n. 46/2006)
Limiti del sindacato della Cassazione: non è consentita la rinnovata valutazione del fatto o la sostituzione della propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; il ricorso che cerca una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile.
Norma sulle regole probatorie applicabili alla persona offesa come testimone; la Corte ricorda che, pur richiedendo maggior rigore, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base di condanna se il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.
Consente la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla somma per la cassa delle ammende ai sensi di tale norma.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per l'idea che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione esclude l'assenza di colpa del ricorrente nel determinare le ragioni di inammissibilità, giustificando la condanna alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il timbro dell'ufficio ricevente ha natura pubblico-amministrativa e prova la tempestività e la provenienza dell'atto fino a querela di falso: la mancata indicazione del nome del cancelliere o la presentazione iniziale presso la sede principale del tribunale (anziché la sezione distaccata) non determina automaticamente l'inammissibilità se la provenienza dall'ufficio titolare è chiara.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza di formalità processuali sussiste solo se sussiste reale incertezza sulla legittimazione o sulla provenienza dell'atto; formalità mancanti possono restare mere irregolarità amministrative quando la titolarità dell'atto risulta comunque evidente.
- Nei casi di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello può integrare e sanare la motivazione attraverso rinnovazione dell'istruttoria e valutazione rafforzata, senza che ciò imponga automaticamente la nullità e il rinvio al giudice di primo grado.
- In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito e la sostituzione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: le censure che consistono in una rivalutazione alternativa del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate con adeguata e motivata analisi della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, possono costituire autonomo e sufficiente elemento di condanna, purché il giudice fornisca riscontri logici e, se possibile, riscontri oggettivi.
- Impostare un ricorso di cassazione su mere ri-letture alternative dei fatti o su censure processuali vaghe e generiche espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende).
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