Cassazione Penale, Sentenza n. 40806/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso in parte: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la sospensione della patente e la confisca dell'auto, eliminando tali sanzioni. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze per l'esercizio delle relative competenze amministrative. Resta confermata la declaratoria di estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che, pur dichiarando estinto il reato a seguito del positivo esito della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), aveva altresì disposto la sospensione della patente di guida per 6 mesi e la confisca dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis e disposizioni del codice della strada. Il ricorrente deduceva che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie spettava al Prefetto e non al giudice quando il reato si estingue con la messa alla prova, richiamando gli artt. 168-ter c.p., 223 e 224 c.d.s. e la giurisprudenza/Corte costituzionale richiamata.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - art. 186
L'art. 186 riguarda la guida in stato di ebbrezza; la Corte segnala che le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente, confisca) previste dal Codice della strada sono di competenza amministrativa (Prefetto) e non possono essere applicate dal giudice quando il reato si estingue per messa alla prova, salvo espressa deroga normativa.
L'art. 168-ter disciplina la messa alla prova e l'estinzione del reato in caso di esito positivo; la Corte evidenzia che la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e comporta che non spetti al giudice penale applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto.
Codice della strada - artt. 223 e 224
Gli artt. 223 e 224 regolano le sanzioni amministrative accessorie (tra cui sospensione patente e confisca) e indicano la competenza del Prefetto per la loro applicazione, salvo le ipotesi in cui la legge attribuisca espressamente tale potere al giudice.
Codice della procedura penale - art. 620, comma 1, lett. l)
Norma procedurale che legittima la Corte a eliminare direttamente, con sentenza di annullamento senza rinvio, le statuizioni impugnate riguardanti misure accessorie impropriamente disposte.
Sentenza Corte costituzionale n. 75 del 2020
Richiamata in motivazione dal ricorrente; nella vicenda la Corte di legittimità prende atto degli orientamenti costituzionali e giurisprudenziali che distinguono la messa alla prova (che estingue il reato senza accertamento di responsabilità penale) dalle ipotesi in cui la legge consente al giudice di applicare sanzioni sostitutive o accessorie.
Massime di principio
- Se il reato si estingue per positivo esito della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto (es. sospensione della patente, confisca dell'auto), salvo diversa disposizione normativa espressa.
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada (artt. 223, 224 c.d.s.) sono, in linea generale, di competenza amministrativa e l'applicazione spetta al Prefetto, non al giudice penale, quando manca un accertamento della responsabilità penale.
- Esistono eccezioni normative: la legge può attribuire espressamente al giudice la competenza ad applicare determinate sanzioni accessorie (es. nei casi di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disciplinati dagli specifici commi), e in tali ipotesi il giudice può decidere diversamente.
- In presenza di un'applicazione giudiziale indebita di una sanzione amministrativa accessoria dopo messa alla prova, il rimedio praticato dalla Corte è l'annullamento senza rinvio della statuizione e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (Prefetto) per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.
- Per gestire casi simili: 1) verificare se la misura accessoria è espressamente attribuita al giudice dalla norma; 2) se non lo è, impugnare l'applicazione giudiziale sostanziale/forme tramite ricorso in Cassazione chiedendo annullamento per incompetenza; 3) qualora il Prefetto intervenga in via amministrativa dopo l'estinzione, valutare i rimedi amministrativi/giurisdizionali avverso gli atti prefettizi.
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