Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1909/2021. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia sia al ricorso principale sia a quello incidentale, con contestuale accettazione reciproca della rinuncia e richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia del Sindaco risulta inoltre autorizzata da deliberazione della Giunta comunale. Il ricorso non è quindi stato esaminato nel merito perché le parti hanno abbandonato il giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, regolarmente sottoscritta dalle parti e dai difensori, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro del contributo unificato cui l'ulteriore importo è commisurato nei casi previsti dal comma 1-quater.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, se validamente sottoscritta e accettata dalle parti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, se le parti abbiano concordemente richiesto la compensazione e la Corte si limiti a prendere atto della rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti o inammissibili non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la norma ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione.
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