Cassazione Penale, Sentenza n. 33518/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli USA per i capi d'accusa n. 2 (conspiracy per violazione dell'International Economic Powers Act) e n. 3 (associazione per frode bancaria). Le censure principali riguardavano: mancata verifica della doppia incriminazione, vizio di motivazione sulla 'base ragionevole indiziaria' e sulle prove trasmesse, violazioni di norme del Trattato bilaterale di estradizione e del codice di procedura penale (artt. 192, 546 e connessi), e profili di rischio di violazione dei diritti umani e discriminazione in relazione al processo e al trattamento carcerario negli USA; contestata inoltre l'indeterminatezza del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso privo di interesse poiché è emerso con certezza che il ricorrente non si trova più sul territorio italiano: nota del Ministero della giustizia e relazione Interpol attestavano l'arresto in Russia e l'esistenza di un procedimento penale ivi pendente. Per tale ragione la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello (in quanto venuta meno l'essenziale presupposto materiale dell'estradizione) e ha disposto la revoca delle misure cautelari adottate in vista dell'estradizione, rimettendo eventuali nuove iniziative agli atti e alla presenza futura dell'interessato sul territorio italiano.
Norme richiamate
Trattato bilaterale di estradizione
Il Trattato definisce i presupposti dell'estradizione (doppia incriminazione, base ragionevole indiziaria e condizioni procedurali). La Corte ha richiamato il principio che la presenza fisica dell'estradando nello Stato richiesto è presupposto essenziale per dare corso all'istanza estradizionale
Gli artt. 192 e 546 riguardano la verifica documentale e i poteri giudiziari sulla richiesta; gli artt. 698 e 705 disciplinano le impugnazioni. La Corte ha sottolineato la necessità della verifica della 'base ragionevole indiziaria' e ha ritenuto però che l'oggetto del procedimento venga meno se l'estradando non è più reperibile sul territorio
L'art. 13 è richiamato nella cornice delle garanzie per l'estradizione; l'art. 640 (truffa) è richiamato dal ricorrente relativamente al capo di accusa per frode bancaria. La Corte ha considerato le censure relative alla doppia incriminazione ma ha poi deciso per l'annullamento per mancanza dell'oggetto processuale
Costituzione
Sono richiamati i principi costituzionali relativi al processo penale e alle garanzie personali. La Corte ha considerato tali profili nelle censure ma il provvedimento si è risolto sul presupposto materiale dell'assenza dell'estradando
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 3, art. 6, art. 7, art. 14, art. 49
I profili convenzionali sono stati evocati dal ricorrente (rischio di trattamenti inumani e discriminazione, diritto a un giusto processo). La Corte ha rilevato le censure ma non ha risolto sul merito di tali rischi, avendo dichiarato il ricorso privo di interesse per la mancanza della presenza fisica
Decreto legislativo n. 221/2017
Norme interne collegate alla disciplina dell'estradizione e cooperazione; citate dal ricorrente per questioni di compatibilità e garanzie procedurali. La Cassazione non ha esaminato approfonditamente tali questioni per sopravvenuta carenza dell'oggetto
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Richiamato in relazione al divieto di trattamenti inumani. La Corte ha preso atto dell'allegazione ma non ha pronunciato un accertamento di merito, essendosi fermata alla assenza dell'estradando
Massime di principio
- Presupposto essenziale per procedere all'estradizione è la presenza fisica dell'estradando nel territorio dello Stato richiesto: la mancanza di tale presenza rende privo di oggetto il procedimento e legittima l'annullamento della decisione impugnata.
- La latitanza dell'estradando non è di per sé ostativa all'accoglimento dell'estradizione; tuttavia occorre la prova certa che la persona non si trovi più nel territorio per dichiarare il procedimento inutiliter dato.
- Le questioni sostanziali relative a doppia incriminazione, rischio di violazione dei diritti umani o indeterminatezza della pena restano rilevanti ma possono rimanere non decise se viene meno il presupposto materiale (presenza dell'interessato).
- L'annullamento senza rinvio per mancanza dell'oggetto non impedisce allo Stato richiedente di riproporre nuova domanda qualora l'estradando ritorni o sia nuovamente presente sul territorio nazionale.
- La verifica della 'base ragionevole indiziaria' e la valutazione delle informazioni sul trattamento carcerario devono essere effettuate dal giudice dell'estradizione, ma l'accertamento sostanziale richiede la disponibilità materiale dell'interessato per esaurire la procedura.
- Le misure cautelari adottate in vista dell'estradizione sono revocabili quando viene meno la possibilità materiale di eseguire l'estradizione.
- In caso di dubbi su persecuzione politica o discriminazione il giudice deve considerare le garanzie internazionali (CEDU, ICCPR), ma l'accertamento di tali profili può dipendere dall'istruttoria e dalla presenza effettiva dell'estradando.
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