Cassazione Civile, Ordinanza n. 20904/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Il condominio ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado in una controversia con più parti. Il ricorso è stato notificato il 30 aprile 2021. La questione decisiva era la tempestività dell'impugnazione: la sentenza d'appello risultava notificata via PEC il 26 febbraio 2021; il condominio sosteneva però che tale notifica non fosse valida perché effettuata da uno solo dei due difensori dei controinteressati, che avrebbero avuto mandato congiunto, e inoltre che la mancata notificazione da parte del Comune rendesse comunque tempestivo il ricorso almeno verso quest'ultimo, trattandosi a suo dire di cause scindibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello effettuata via PEC il 25/26 febbraio 2021, osservando che la procura dei difensori dei controricorrenti non esprimeva in modo inequivoco un mandato congiunto, ma doveva considerarsi disgiunto. Ha poi escluso che rilevasse la mancata notifica da parte del Comune, perché nel processo vi era almeno un'ipotesi di litisconsorzio processuale, con applicazione della regola dell'unitarietà del termine breve per impugnare. Ne è derivato che il ricorso per cassazione, notificato il 30 aprile 2021, era tardivo rispetto al termine di 60 giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il condominio alle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza
il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione valida della sentenza
richiamato solo per la liquidazione delle spese relative all'istanza di sospensione davanti alla corte d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nei processi con pluralità di parti, quando ricorre un litisconsorzio necessario o comunque processuale/unitario, si applica la regola dell'unitarietà del termine breve di impugnazione: la notificazione della sentenza effettuata da una delle parti fa decorrere il termine per impugnare nei confronti di tutte le altre parti.
- La tempestività del ricorso per cassazione va valutata rispetto alla data di notificazione valida della sentenza impugnata; se il ricorso è notificato oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., esso è inammissibile per tardività.
- La mancata dimostrazione di un mandato congiunto tra più difensori non consente di invalidare la notificazione della sentenza eseguita da uno solo di essi, se dalla procura non emerge in modo inequivoco la necessità di firma o attività congiunta.
- In presenza di cause inscindibili o di litisconsorzio processuale unitario, la circostanza che la sentenza non sia stata notificata da tutti i soggetti interessati non impedisce la decorrenza del termine breve per l'impugnazione verso l'intero contraddittorio.
Come è indicizzato
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