Cassazione Penale, Sentenza n. 22249/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 12/10/2023 che aveva respinto il reclamo contro il decreto del 10/09/2023 di rigetto dell'istanza di permesso premio. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valorizzato la relazione di sintesi del 21/06/2023, la quale evidenziava regolare condotta intramuraria, predisposizione al confronto, capacità introspettive ed espressione di empatia verso le vittime; inoltre contestava la valutazione data alla corrispondenza epistolare con due detenuti (una donna in detenzione domiciliare per stupefacenti e un ex compagno di detenzione), ritenuta dal Tribunale indice di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, riaffermando che per la concessione dei permessi premio ex art. 30-ter ord. pen. devono sussistere tre requisiti (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso). Il Tribunale di merito ha correttamente valorizzato i quattro provvedimenti disciplinari recenti come indice di mancanza di regolare condotta e ha ritenuto non superata la prova di collegamenti con la criminalità organizzata, avendo rilevato un intenso scambio epistolare con due detenuti, di cui uno di rilievo nell'organizzazione; inoltre è stata ritenuta insufficiente la revisione critica delle condotte pregresse e solo verbale l'empatia verso le vittime. Le deduzioni sul carattere affettivo o innocuo della corrispondenza sono state considerate inammissibili per difetto di autosufficienza documentale. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
"ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"
La norma richiede tre presupposti cumulativi per il permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso per interessi affettivi/culturali/lavorativi; il giudice può valutare elementi oggettivi (es. sanzioni disciplinari) e contatti con esponenti di criminalità organizzata come indici di pericolosità o mancata regolarità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la forma e l'ampiezza del motivo in ricorso per cassazione (richiesta di esposizione nei limiti strettamente necessari). Nel caso ha imposto sinteticità del motivo, ma ciò non ha ostacolato l'esame di fondatezza della motivazione del giudice di merito.
Prevede la condanna alle spese del giudizio per il ricorrente soccombente; applicata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per la concessione dei permessi premio il giudice valuta cumulativamente regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso: la mancanza anche di uno solo di questi requisiti può giustificare il diniego.
- Provvedimenti disciplinari recenti in carcere, anche se in numero non elevato su lunga detenzione, possono assumere rilievo decisivo nella valutazione della regolarità della condotta se indicano comportamenti attuali non conformi.
- Corrispondenze o contatti con detenuti appartenenti alla criminalità organizzata sono elementi seri per ritenere persistenti collegamenti e pericolosità sociale; la loro valutazione può prevalere su relazioni interne favorevoli.
- Dichiarazioni di empatia o rimorso espresse a parole sono difficilmente sufficienti senza elementi concreti di revisione critica della condotta o di riparazione verso le vittime.
- Al ricorrente si richiede autosufficienza probatoria nel ricorso: deduzioni che implichino fatti nuovi o qualificazioni (es. natura affettiva di una corrispondenza) devono essere sostenute da documenti allegati, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
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