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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25639/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la determinazione preventiva e sproporzionata della durata complessiva della messa alla prova (16 mesi, con 196 giorni pari a 392 ore di lavoro di pubblica utilità), sostenendo che il Gip avesse unilateralmente predeterminato l'intensità del lavoro di pubblica utilità sulla base del decreto penale di condanna opposto, senza il necessario contraddittorio e senza tener conto del programma elaborato dall'U.E.P.E.; lamentavano inoltre la violazione di norme costituzionali e processuali (artt. 3 e 27 Cost., artt. 133 e 168-bis cod. pen., art. 464-quater c.3 cod. proc. pen.), la mancata valutazione della riparazione del danno e l'erronea conversione di porzioni di ammenda/arresto in giorni di lavoro, nonché il contrasto con le Linee Guida sulla messa alla prova che avrebbero richiesto una durata molto inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Gip abbia legittimamente attestato la congruità del programma predisposto dall'U.E.P.E. poiché i ricorrenti avevano preso conoscenza e sottoscritto il programma prima dell'udienza, convalidando così il contraddittorio; essendo il Gip intervenuto senza apportare modifiche al programma, il richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. è stato considerato sufficiente. La Corte ha inoltre escluso la vincolatività delle Linee Guida e ha considerato non decisiva la pronuncia di annullamento richiamata dalla difesa, ritenendola fattualmente diversa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 3

    Richiamata dalla difesa per questioni di adeguatezza e parità di trattamento; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione costituzionale emergente dai fatti esaminati

  • Costituzione, art. 27

    Invocata riguardo al trattamento delle pene e delle misure alternative; la Corte non ha ritenuto provata una lesione di principio in ordine alla messa alla prova nel caso concreto

  • Codice penale, art. 133

    Usato come parametro di congruità della durata del programma: se il Gip si limita ad accertare la congruità di un programma predisposto e sottoscritto dall'U.E.P.E. e dall'imputato, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 è ritenuto sufficiente ai fini motivazionali

  • Codice penale, art. 168-bis

    Norma di riferimento sulla sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha valutato la legittimità dell'iter applicativo richiamando il complesso normativo

  • Codice di procedura penale, art. 464-quater comma 3

    Richiamato tra le norme criticate dalla difesa; la Corte non ha ravvisato profili di illegittimità derivanti dall'applicazione delle procedure previste

  • Codice di procedura penale, artt. 464-bis e ss.

    Regolano il procedimento per la messa alla prova; la Corte ha evidenziato l'obbligo di contraddittorio e il diverso peso motivazionale a seconda che il programma sia stato predisposto dall'U.E.P.E. e accettato dall'imputato o integriato dal giudice

  • Codice di procedura penale, art. 459 comma 2

    Riferimento fatto dalla difesa in ordine alla disciplina del decreto penale opposto; la Corte non ha accolto l'argomento che impedisse l'utilizzo degli elementi del decreto all'interno del programma approvato

  • D.Lgs. n. 274/2000, art. 54

    Norma richiamata con riferimento alla conversione di pena detentiva in giorni di lavoro di pubblica utilità; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura sulla presunta applicazione anticipata di tale criterio

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato in relazione alla produzione documentale in Cassazione; la Corte ha valutato la documentazione prodotta e ritenuto che la pronuncia richiamata fosse fattualmente diversa

  • Linee Guida per l'applicazione della messa alla prova

    Riconosciute come strumenti interpretativi diffusi ma non dotati di efficacia normativa vincolante; il loro scostamento non determina di per sé la illegittimità dell'ordinanza

Massime di principio

  • Se l'U.E.P.E. elabora un programma di messa alla prova e l'imputato lo sottoscrive, il Gip può limitarsi a richiamarne la congruità con i criteri dell'art. 133 cod. pen. senza riprodurre analiticamente tutta la motivazione
  • Se il Gip apporta integrazioni o modifiche al programma predisposto dall'U.E.P.E., è invece tenuto a una motivazione specifica che giustifichi le scelte operate in relazione al caso concreto
  • Le Linee Guida sulla messa alla prova non hanno valore normativo vincolante: il loro scostamento non comporta automaticamente annullamento dell'atto giudiziario
  • La comparazione con provvedimenti di altra pronuncia (anche di questa Corte) richiede identità fattuale: sentenze di annullamento per casi diversamente istruiti non sono automaticamente applicabili
  • Per ottenere la modifica della durata del lavoro di pubblica utilità è importante promuovere il relativo contraddittorio tempestivamente in udienza e prima della sottoscrizione del programma dell'U.E.P.E.; eccezioni tardive basate su vizi procedurali rischiano di essere inefficaci se il programma è già stato accettato dall'imputato
  • Il giudizio di congruità deve essere personalizzato; la difesa deve evidenziare elementi concreti (es. riparazione del danno, peculiari condizioni personali) già nell'istruttoria e in udienza per indurre il Gip a motivare diversamente

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