Cassazione Civile, Ordinanza n. 04914/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società in liquidazione aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento. Nel reclamo la società sosteneva di possedere i requisiti di non fallibilità e contestava l'accertamento del giudice di merito, deducendo in cassazione: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L.F., 111 Cost. e 6 CEDU; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, L.F., oltre all'omesso esame di documenti decisivi. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era inammissibile perché privo di valida procura speciale per il giudizio di cassazione: nell'intestazione si faceva riferimento a una delega in calce all'atto, ma in calce non risultava alcuna procura; inoltre il file informatico richiamato nella relata di notifica non risultava tra i documenti depositati telematicamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della procura speciale ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., rilevando che la mancata produzione della procura speciale o del documento informatico contenente la stessa impediva la valida proposizione del ricorso. Non sono state liquidate le spese di lite perché la curatela non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'avvocato autore dell'atto.
Norme richiamate
art. 18 L.F.
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 111 Cost.
richiamato solo quale parametro costituzionale dedotto nel primo motivo
art. 6 CEDU
richiamato solo quale parametro convenzionale dedotto nel primo motivo
richiamato solo come norma asseritamente violata nel secondo motivo
art. 1, comma 2, L.F.
richiamato nel terzo motivo in tema di requisiti di non fallibilità
art. 15, comma 4, L.F.
richiamato nel terzo motivo in tema di accertamento dei presupposti del fallimento
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
la mancata produzione della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamata nella relata di notificazione relativa all'invio di documenti informatici allegati
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve risultare in modo certo e deve essere effettivamente depositata; la mera indicazione nell'intestazione dell'atto o il richiamo a un allegato non reperito tra i documenti depositati non sono sufficienti.
- L'assenza della procura speciale nel fascicolo telematico determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a liquidazione delle spese; resta però ferma la statuizione sull'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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