Cassazione Civile, Ordinanza n. 21363/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito nei confronti del fideiussore della debitrice principale, per il saldo di un'apertura di credito ipotecario in conto corrente. Il debitore ingiunto proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sostenendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione e la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 139 c.p.c., contestando la validità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita in un indirizzo di Roma diverso da quello della residenza anagrafica, ritenuto non riconducibile a residenza, dimora, domicilio o ufficio; 2) violazione dell'art. 644 c.p.c., assumendo che il decreto fosse divenuto inefficace per mancata notificazione valida nel termine; 3) violazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 in tema di clausole abusive e opposizione tardiva, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato rilievo a tali principi; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla prescrizione decennale della fideiussione, che sarebbe stata dedotta in appello. La controricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità del controricorso per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità del controricorso per mancanza di sottoscrizione della procura speciale, ritenendo però comunque esaminabili i motivi del ricorso. Ha respinto i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 139 c.p.c., è sufficiente che la notifica avvenga in uno dei luoghi indicati dalla norma purché nel comune di residenza del destinatario, e aveva motivatamente valorizzato vari elementi istruttori per ritenere valido l'indirizzo utilizzato; conseguentemente ha escluso che vi fosse inesistenza della notifica e quindi inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti contro argomentazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d'appello dopo la statuizione di inammissibilità dell'opposizione tardiva, e dunque prive di autonoma valenza decisoria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione tardiva è lo strumento invocato dall'ingiunto che deduca di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto; nel caso, è stata ritenuta inammissibile per validità della notifica.
La notificazione nel comune di residenza è valida se eseguita in uno dei luoghi indicati dalla norma; non è richiesto un ordine tassativo tra abitazione, ufficio, industria o commercio.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica nel termine presuppone l'inesistenza della notificazione, non la mera nullità; nel caso concreto tale ipotesi è stata esclusa.
È censurabile solo l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione avente autonoma valenza decisoria; non lo sono le argomentazioni ad abundantiam.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di impugnazione per violazione di legge nei primi tre motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre un vizio processuale di omessa pronuncia.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio ai sensi della norma.
È evocato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere l'intervento volontario del terzo nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione ex art. 139 c.p.c., nel comune di residenza del destinatario la consegna è valida se effettuata in uno dei luoghi indicati dalla norma, senza che esista un ordine rigido tra essi; la valutazione della validità può essere sorretta da plurimi indici fattuali, come l'indirizzo eletto nel rapporto, le comunicazioni pregresse e la ricezione dell'atto da parte del portiere o di persona ritenuta autorizzata.
- L'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. presuppone la totale mancanza o l'inesistenza della notificazione; le mere irregolarità o nullità della notifica non sono sufficienti a determinarla.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile l'intervento volontario del terzo né può sanarsi la carenza originaria di valida costituzione mediante una procura successiva rilasciata da soggetto diverso dalla parte originaria.
- Le censure di cassazione non possono investire motivazioni rese solo ad abundantiam dopo una statuizione di rito che ha esaurito la potestas iudicandi sul merito; impugnabili sono soltanto le statuizioni che hanno reale contenuto decisorio.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice trascura una domanda o eccezione dotata di autonoma decisività; non sussiste quando il motivo attacca questioni superate dalla definizione in rito della controversia.
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