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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una società appaltatrice aveva agito per il pagamento del corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti su incarico della committente; quest'ultima aveva reagito contestando vizi delle opere, abbandono del cantiere e responsabilità del direttore dei lavori per mancata sorveglianza, proponendo anche domande riconvenzionali contro appaltatrice e direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, chiamato in causa, aveva chiesto il rigetto delle pretese avversarie e il pagamento delle proprie competenze professionali per l'attività svolta tra il 1999 e il 2002. La Corte d'appello aveva rigettato la sua domanda, ritenendo che la responsabilità professionale e i vizi riscontrati incidessero sul diritto al compenso, valorizzando anche l'asserita eccessività del compenso richiesto e la mancanza di idonea prova del quantum. Con il ricorso per cassazione, il professionista ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1243 c.c., perché la Corte avrebbe fondato il rigetto su una compensazione/valutazione di crediti non domandati e comunque non liquidati; 2) violazione degli artt. 1460 c.c. e 2236 c.c., sostenendo che i vizi dell'opera, non tali da renderla inutilizzabile, non consentivano alla committente di rifiutare il pagamento del compenso e che non ricorrevano i presupposti dell'eccezione di inadempimento; 3) violazione degli artt. 2225 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe errato nel non liquidare il compenso nonostante l'attività professionale fosse stata svolta e nonostante i criteri legali consentissero una quantificazione equitativa in base a natura, quantità e qualità della prestazione e al risultato conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del professionista nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che la Corte territoriale si fosse mantenuta entro la domanda di responsabilità del direttore dei lavori formulata dalla committente; ha invece ritenuto fondate le censure sulla erronea applicazione dell'eccezione di inadempimento e sulla mancata liquidazione del compenso. Ha affermato che, in un contratto d'opera intellettuale, se il committente non chiede la risoluzione del contratto ma solo il risarcimento dei danni, il professionista conserva il diritto al compenso per l'attività svolta; inoltre, quando il giudice non disponga di dati completi sul quantum e manchino tariffe o usi utili, non può rigettare la domanda, ma deve determinare il compenso in via equitativa secondo gli artt. 1709 e 2225 c.c., considerando quantità e qualità dell'opera e risultato utile ottenuto dal committente. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda di pagamento applicando tali principi e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, perché la motivazione d'appello è rimasta entro la prospettazione originaria della parte che aveva chiamato in causa il professionista per la sua mancata vigilanza.

  • art. 1243 c.c.

    La doglianza sulla compensazione è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi al diritto al compenso; non viene affermata una specifica regola applicativa della compensazione legale o giudiziale.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è ammessa solo se proporzionata e coerente con la gravità dell'inadempimento reciproco, valutata secondo buona fede; se l'opera è stata comunque eseguita e i vizi non la rendono inutilizzabile, il committente non può rifiutare integralmente il pagamento del compenso.

  • art. 2236 c.c.

    La Corte richiama la norma nel quadro della responsabilità del professionista, ma il punto decisivo è che la presenza di vizi non automaticamente elimina il diritto al compenso per la prestazione eseguita.

  • art. 2225 c.c.

    Il giudice non può rigettare la domanda di compenso per difetto di prova puntuale del quantum; deve determinare l'importo sulla base degli elementi acquisiti, con criterio equitativo e proporzionale alla natura, quantità e qualità della prestazione e al risultato conseguito dal committente.

  • art. 1709 c.c.

    È richiamato come criterio di liquidazione del compenso del professionista, da determinare anche in assenza di una specifica prova documentale completa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte accoglie la critica nella parte in cui il giudice d'appello ha tratto dal materiale istruttorio una conseguenza di rigetto invece di procedere alla liquidazione equitativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel contratto d'opera intellettuale, la sola proposizione da parte del committente di una domanda risarcitoria per inesatto adempimento non fa venir meno il diritto del professionista al compenso, se non è domandata la risoluzione del contratto e la prestazione sia stata comunque eseguita.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere utilizzata per negare integralmente il compenso quando l'opera ha comunque prodotto un'utilità per il committente e i vizi non ne comportano la radicale inutilizzabilità; occorre un giudizio di proporzionalità e buona fede tra i reciproci inadempimenti.
  • Se il credito del professionista è contestato nel quantum e mancano tariffe o elementi documentali completi, il giudice non può limitarsi al rigetto della domanda, ma deve procedere alla liquidazione equitativa del compenso sulla base della natura, quantità e qualità dell'attività svolta e del risultato utile conseguito dal committente.
  • La responsabilità professionale del direttore dei lavori per mancata vigilanza può essere valutata senza ultrapetizione quando la censura e la domanda originarie della parte chiamante abbiano già investito proprio la mancata sorveglianza sull'esecuzione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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