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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17709/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del 12/05/2021 con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il suo appello avverso il decreto del 10/03/2020 del Tribunale di Salerno che gli aveva applicato una misura di prevenzione personale con cauzione. Viene dedotta la nullità del decreto per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'attuale pericolosità sociale necessaria per la misura di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente; nel caso di specie non si è in presenza di motivazione inesistente o apparente. La Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la conferma della misura richiamando precedenti per reati in materia di stupefacenti e carichi pendenti fino a novembre 2018. Per conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159 del 2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è tradizionalmente ammesso soltanto per violazione di legge; tali articoli confermano il regime limitato dell'impugnazione in cassazione rispetto ai provvedimenti di prevenzione.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma storica richiamata quale fonte del principio che limita il ricorso in cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata per confermare il quadro normativo che limita la materia impugnabile in cassazione nei procedimenti per misure di prevenzione.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. e) e art. 616

    Art. 606 lett. e) disciplina i vizi deducibili in cassazione (tra cui l'illogicità manifesta della motivazione) ma nel contesto delle misure di prevenzione tale sindacato è generalmente escluso; art. 616 consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, come applicato per la multa alla Cassa delle Ammende.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 321 del 2004 e sentenza n. 106 del 2015

    La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto costituzionalmente compatibile la limitazione del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nei procedimenti di prevenzione, spiegando che la tutela del diritto di difesa può essere modulata in funzione della specificità del procedimento; ha inoltre respinto la questione di disparità di trattamento rispetto al procedimento penale, sottolineando le differenze sostanziali e processuali tra i due ambiti.

Massime di principio

  • Nel procedimento per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: le censure che si limitano a criticare la valutazione della prova o la congruità della motivazione sono in genere inammissibili.
  • Per rendere proponibile in cassazione una critica alla motivazione occorre dimostrare che la motivazione è del tutto assente o meramente apparente; semplici contestazioni di valutazioni probatorie o sottovalutazioni di argomenti difensivi non sono sufficienti.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione contro provvedimenti di prevenzione è fondamentale individuare ed articolare specifiche violazioni di norme di diritto o vizi procedurali, evitando una mera rinnovazione del dissenso sui fatti o sulla pericolosità sociale accertata in grado d'appello.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto il difensore deve valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso.
  • Se si intende contestare la motivazione in sede di legittimità, bisogna raccogliere elementi che provino l'effettiva carenza o la apparente natura della motivazione (es. riferimento a punti decisivi non affrontati dal giudice), non semplici valutazioni alternative dei medesimi fatti.

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