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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11943/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa relativa a emolumenti extramensili riferiti a periodi di disoccupazione, esclusi quelli relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina della decadenza triennale solo ai ratei maturati prima del triennio antecedente la proposizione della domanda giudiziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'applicazione della decadenza estintiva/tombale in senso più ampio, tale da colpire l'intera pretesa di riliquidazione e non soltanto i ratei anteriori al triennio. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza introdotta dalla normativa sopravvenuta operi solo con riferimento alle differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, e non comporti l'estinzione integrale del diritto alla riliquidazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1)

    "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito"

    La nuova decadenza si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, senza retroagire in modo da far decorrere il termine prima della sua introduzione.

  • L. n. 111 del 2011

    Legge di conversione del decreto che ha introdotto il termine decadenziale richiamato dalla Corte.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    I termini di decadenza previsti per le prestazioni previdenziali si riferiscono ai singoli ratei; il comma 6 estende la disciplina alle azioni di riliquidazione.

  • D.L. n. 103 del 1991, art. 6

    Chiarisce che il decorso dei termini del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della domanda giudiziale.

  • L. n. 166 del 1991

    Legge di conversione del D.L. n. 103 del 1991, richiamata come fonte della disciplina esplicativa sui termini decadenziali previdenziali.

  • L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9

    Richiamata in via di analogia argomentativa, insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, per affermare l'applicazione del nuovo termine alle situazioni pregresse solo dalla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disposizione introduce ex novo un termine di decadenza, la nuova disciplina può applicarsi anche ai rapporti già in essere, ma il termine decorre soltanto dall'entrata in vigore della norma e non può operare retroattivamente.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto la riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza colpisce le sole differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio di riferimento, non l'intera pretesa di ricalcolo.
  • La decadenza previdenziale va letta in modo coerente con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione: essa può comprimere i ratei pregressi oltre il termine, ma non trasformarsi in un effetto ablativo integrale e definitivo della posizione pensionistica.
  • In materia di decadenza, l'atto idoneo a impedire la perdita del diritto è quello espressamente richiesto dalla norma; ove la legge preveda la proposizione dell'azione giudiziaria entro il termine, è tale azione a evitare la decadenza.
  • La disciplina dei termini decadenziali per le prestazioni previdenziali deve essere interpretata distinguendo tra negazione integrale della pensione e semplice riliquidazione di una prestazione già in godimento, poiché il regime dei ratei pregressi non coincide con l'estinzione dell'intero diritto alla prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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