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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7968/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la validità delle clausole del mutuo fondiario n. 140517/10680 (22.6.2001), chiedendo l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse di mora e la nullità del tasso di interesse corrispettivo ex art. 117 commi 4 e 7 T.U.B., con richiesta di riformulazione del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT. Denunciavano altresì la rilevanza ai fini dell'usurarietà di tutte le pattuizioni connesse al credito (anche commissione di estinzione anticipata) e la necessità di confrontare il tasso moratorio con la soglia usura (TEGM + margini), nonché vizi di indicazione del TAE e omessione di consulenza tecnica contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto (in tutto o in parte) il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la questione dell'inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura vada riesaminata alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020): gli interessi moratori sono assoggettati alla normativa antiusura e vanno valutati secondo le modalità indicate (se i decreti ministeriali rilevano la maggiorazione media moratoria, il tasso-soglia si determina tenendo conto di tale maggiorazione; altrimenti si confronta il TEG del singolo rapporto comprensivo di interessi moratori con il TEGM). Ha inoltre affermato che la commissione di estinzione anticipata non può essere sommata agli interessi moratori per il superamento del tasso soglia. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio di diritto; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; la regolamentazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Rilevata la rilevanza penale e sostanziale dell'usura; le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina antiusura sanziona la promessa di qualsivoglia somma usuraria, comprensiva degli interessi moratori quando la verifica lo richiede

  • Legge n. 108/1996 (disciplina antiusura), art. 2 comma 1 (decreti ministeriali e TEGM)

    I decreti ministeriali determinano il TEGM; se contengono la rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia deve tenere conto anche di tale maggiorazione (e delle maggiorazioni previste dal quarto comma dell'art. 2)

  • Legge di interpretazione autentica n. 24/2001

    Richiamata quale norma interpretativa rilevante nel quadro della normativa antiusura citata dai ricorrenti

  • art. 117 commi 4 e 7 TUB

    Rilevata dai ricorrenti per contestare la correttezza della determinazione e indicazione del tasso corrispettivo; la Cassazione ha però dichiarato inammissibile il relativo motivo nel giudizio di legittimità e ha lasciato al giudice di rinvio l'esame completo

  • art. 1815 comma 2 c.c.

    Applicabile in caso di accertata usurarietà: gli interessi moratori usurari non sono dovuti nella misura pattuita ma nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (attuazione del principio di nullità degli interessi usurari)

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato nella controversia in ordine alla possibile qualificazione degli interessi moratori come clausola penale; la Corte ha ritenuto prevalente l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, conformemente alle Sezioni Unite

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato come principio di applicazione in caso di rideterminazione degli interessi dovuti a seguito di accertata usurarietà (interessi nella misura legalmente dovuta)

  • D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), artt. 33 comma 2 lett. f) e 36 comma 1

    Richiamati per la tutela del consumatore: nei contratti con consumatori, oltre al rimedio di cui all'art. 1815 c.c., possono applicarsi le tutele previste dal Codice del consumo

  • Legge n. 162/2014 (modifiche al tasso legale di mora e riferimenti)

    Richiamata dai ricorrenti nella discussione sulla regolazione del tasso moratorio, ma la Corte ha rimandato le valutazioni al giudice di merito alla luce dei principi di diritto delle Sezioni Unite

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, Sentenza n. 19597/2020

    Principio decisivo applicato: gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura; se i decreti ministeriali riportano la maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia si calcola tenendo conto di tale maggiorazione; se non la riportano, il confronto si effettua tra il TEG del singolo rapporto (comprensivo di interessi moratori) e il TEGM rilevato dai decreti

  • Giurisprudenza di merito citata (Sez. 3 e Sez. 1, sentenze 07/03/2022 e Ordinanza 01/08/2022)

    Confermano il principio secondo cui la commissione di estinzione anticipata non è componente remunerativa soggetta alla sommatoria con gli interessi moratori per il superamento del tasso soglia

Massime di principio

  • Gli interessi di mora possono rientrare nella verifica di usurarietà: la normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori quando è possibile individuare un riferimento statistico o attraverso il TEG del singolo rapporto.
  • Metodo di confronto: se i decreti ministeriali sul TEGM riportano anche la maggiorazione media degli interessi moratori, il confronto va fatto con un tasso-soglia che incorpora tale maggiorazione (applicando poi le maggiorazioni normative previste); se tali decreti non rilevano la maggiorazione moratoria, si confronta il TEG del singolo contratto (comprensivo di mora) con il TEGM.
  • La commissione di estinzione anticipata non costituisce remunerazione dipendente dalla durata del credito e non può essere sommata agli interessi moratori per determinare il superamento del tasso soglia.
  • Effetti dell'accertamento di usurarietà: ove gli interessi moratori risultino usurari si applica l'art. 1815 c.c. con esclusione degli interessi moratori nella misura usuraria e, in alternativa nei rapporti con consumatori, le tutele del Codice del consumo; in pratica gli interessi sono ridotti alla misura lecita.
  • Temporizzazione dell'accertamento: l'azione per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori è esperibile anche durante lo svolgimento del rapporto (prima che si verifichi la mora); in tal caso si valuta la soglia applicabile al momento dell'accordo; se l'azione interviene dopo l'inadempimento la valutazione riguarda il tasso effettivamente praticato successivamente all'inadempimento.
  • In giudizio, quando la giurisprudenza di legittimità ha chiarito un principio controverso (come le Sezioni Unite), il giudice di rinvio deve riesaminare il caso conforme a tale principio e regolare, se necessario, l'istruttoria residua (es. consulenze tecniche) e le spese.

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