Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26594/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di ristrutturazione di un fabbricato affidato da una azienda sanitaria a una impresa. L'appaltatrice aveva lamentato pregiudizi economici derivanti dalla consegna parziale dei lavori e dalla mancata disponibilità di tutti gli edifici nel termine previsto, proponendo riserva e poi domanda arbitrale. Il collegio arbitrale le aveva riconosciuto un importo a titolo risarcitorio e per altre prestazioni. La stazione appaltante aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello sostenendo, tra l'altro, la tardività e genericità della riserva, l'erronea qualificazione dei fatti generatori del danno come continuativi, la discordanza tra accordo bonario e domanda arbitrale, l'erronea valutazione dell'accettazione delle consegne frazionate e l'inammissibilità di altre doglianze per asserita novità. La Corte d'appello aveva respinto o dichiarato inammissibili vari motivi. In Cassazione la stazione appaltante ha proposto sei motivi, denunciando violazione degli artt. 112, 132 e 829 c.p.c., delle norme sui lavori pubblici richiamate nei motivi, nonché vizi di motivazione e omessa pronuncia; in sintesi ha contestato che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come merito ciò che era invece violazione di regole di diritto, avesse reso motivazioni apparenti o contraddittorie, e avesse dichiarato nuove alcune censure che sarebbero state già prospettate in sede arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il primo e il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il quinto. Il sesto motivo è rimasto assorbito/ non esaminato autonomamente nel dispositivo riportato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come inammissibili delle censure che miravano in realtà a una nuova valutazione di fatto, ma ha censurato la motivazione della Corte d'appello laddove era apparente o contraddittoria e laddove non aveva correttamente esaminato la dedotta violazione delle regole di diritto e il contenuto delle censure proposte sull'accordo bonario e sulla riserva.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte chiarisce che non vi è violazione quando il giudice esamina la censura e la respinge, anche se la qualifica inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico della decisione; una motivazione meramente apparente o apodittica integra nullità della sentenza.

  • art. 829 c.p.c.

    La denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto è ammissibile solo se investe l'erronea applicazione del canone di diritto rispetto agli elementi di fatto accertati dagli arbitri; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro di raffronto richiamato per delimitare il perimetro della denuncia di violazione di legge anche nel giudizio di impugnazione del lodo.

  • art. 31 D.M. 145/2000

    Richiamato nei motivi come norma sulla riserva; la Corte lo considera nel quadro delle censure sulla tempestività e sulla genericità della riserva.

  • art. 31-bis L. 109/1994

    Norma richiamata nei motivi di impugnazione del lodo in materia di riserve nei lavori pubblici.

  • art. 32 L. 109/1994

    Norma richiamata nei motivi di impugnazione del lodo in materia di riserve e danni nei lavori pubblici.

  • art. 32 D.M. 145/2000

    Richiamato come regola che condizionerebbe la procedibilità della domanda arbitrale al contenuto della riserva nel registro di contabilità.

  • art. 33 D.M. 145/2000

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma regolante la materia delle riserve e dei danni nell'appalto pubblico.

  • art. 25 D.M. 145/2000

    Richiamato nel quinto motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle riserve e della procedibilità.

  • art. 130 d.P.R. 554/1999

    Richiamato per la disciplina delle consegne e dei profili interpretativi dell'appalto pubblico.

  • art. 131 d.P.R. 554/1999

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle riserve e dei danni nei lavori pubblici.

  • art. 133 d.P.R. 554/1999

    Richiamato nel quinto motivo di ricorso come norma applicabile alla controversia sui lavori pubblici.

  • art. 149 d.P.R. 554/1999

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla procedura e ai danni nell'appalto pubblico.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo di ricorso con riferimento all'asserita novità delle questioni in appello.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale canone ermeneutico invocato per contestare l'interpretazione del comportamento delle parti; la Corte ribadisce che non è censurabile la sola ricostruzione del fatto se non si denuncia la violazione del canone interpretativo.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla formazione dell'accordo e alla sua interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la denuncia di violazione di legge ex art. 829 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma, non se mira a rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito esamina la doglianza e la respinge, anche solo qualificandola come inammissibile o come tentativo di rivalutazione del merito.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una formula apodittica che si limiti ad escludere il vizio senza spiegare perché non basta.
  • In sede di impugnazione del lodo può denunciarsi l'erronea applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto, ma non può introdursi una mera critica alla ricostruzione di fatto della volontà negoziale compiuta dagli arbitri.
  • Le questioni nuove possono essere scrutinabili in impugnazione solo se attengono a un errore di diritto nella qualificazione della fattispecie già accertata; se invece richiedono nuovi accertamenti di fatto, sono inammissibili.
  • Quando si deduce che la domanda arbitrale eccede i limiti della riserva o dell'accordo bonario, il giudice deve confrontarsi puntualmente con il contenuto delle difese e della documentazione richiamata, senza affermare in modo contraddittorio l'assenza di deduzione del canone violato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.