Ordinanza n. 3464/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi", pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026, relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie o spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento assoggetta al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941 le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud. L'ordinanza dà atto della deduzione di molteplici questioni, caratterizzate da elevato tecnicismo e complessità, ma non ne espone il contenuto specifico, rinviandone l'esame alla fase di merito. In sede cautelare la ricorrente ha posto in evidenza il periculum in mora derivante dall'imminente scadenza, o dall'avvenuta scadenza, dei termini per il pagamento dei compensi relativi ai trimestri dell'anno 2026 e dalle difficoltà di adempiere immediatamente agli obblighi, anche per la necessità di adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di legittimità dedotte, che saranno approfondite nel giudizio di merito, e ha accolto la domanda cautelare sulla base soprattutto del periculum in mora. Ha sospeso parzialmente l'efficacia del decreto ministeriale, limitatamente alle previsioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lett. q), dell'allegato tecnico, nella parte in cui assoggettano le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata. La misura cautelare comporta il congelamento delle scadenze di pagamento già maturate o prossime, nelle more della definizione del ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica del 17 novembre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda e la decisione cautelare.
È indicato quale fondamento normativo del compenso per copia privata applicato dal decreto ministeriale alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità presentano elevato tecnicismo e complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può riservarne l'esame al merito e fondare la misura provvisoria principalmente sul periculum in mora.
- L'imminenza o il decorso delle scadenze per il pagamento di somme imposte da un provvedimento amministrativo può integrare il periculum in mora, soprattutto quando l'adempimento immediato richieda rilevanti adeguamenti tecnici, informatici o contrattuali.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può sospendere parzialmente l'efficacia dell'atto e congelare le scadenze di pagamento limitatamente alle previsioni contestate, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi di merito.
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