Cassazione Civile, Ordinanza n. 09470/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di più professionisti nei confronti della società committente per il pagamento di compensi relativi ad attività di progettazione. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha accertato che solo uno dei professionisti era effettivamente creditore, escludendo l'incarico in capo agli altri due. Nonostante ciò, ha compensato le spese di entrambi i gradi tra la società e i due professionisti soccombenti, valorizzando la collaborazione prestata da costoro all'attività del professionista effettivamente incaricato e le ripetute interlocuzioni con un ingegnere della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni indicate dalla Corte territoriale non rientrassero tra quelle idonee a giustificare la compensazione in presenza di una soccombenza integrale dei due professionisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dal d.l. n. 132 del 2014, come integrato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale n. 77/2018, secondo cui la compensazione delle spese è possibile anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché esplicitamente indicate in motivazione. Ha osservato che le ragioni addotte dalla Corte d'appello - coinvolgimento dei due professionisti nello svolgimento dell'attività di progettazione e ripetute interlocuzioni con un tecnico della società - non erano illogiche né erronee, e quindi non erano censurabili in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Per i giudizi soggetti al testo riformato dal d.l. n. 132/2014, la compensazione delle spese è consentita in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, nonché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha sostituito l'art. 92, comma 2, c.p.c., restringendo i presupposti tipici di compensazione delle spese, poi ampliati dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 132/2014, rendendo vigente la nuova formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Corte cost. n. 77/2018
sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nei casi espressamente previsti dalla norma, anche quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché il giudice le indichi espressamente in motivazione.
- In sede di legittimità, la motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile solo se le ragioni poste a fondamento risultano illogiche o erronee; altrimenti la valutazione del giudice di merito è insindacabile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- La nozione di 'gravi ed eccezionali ragioni' per la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non può essere sostituita da formule generiche, ma l'apprezzamento della loro ricorrenza resta rimesso al merito se congruamente motivato.
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