Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04979/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta la decisione di merito sia nel negare la particolare tenuità del fatto, sia nel negare le attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e reiterativo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente escluso l'art. 131-bis in ragione di plurimi precedenti per reati della stessa indole; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    Non è applicabile quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di vizi logici evidenti; il giudice di merito può motivare facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando l'imputato risulti autore di plurime violazioni della stessa indole, poiché la reiterazione dei fatti è incompatibile con il giudizio di minima offensività richiesto dall'art. 131-bis c.p., anche se ogni singolo episodio sarebbe autonomamente tenue.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare in modo espresso e puntuale ogni singolo argomento difensivo o dato favorevole emergente dagli atti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in una rivalutazione del merito, salvo la presenza di manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.