Sentenza n. 13092/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 08.08.2025 della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 11 agosto 2025, recante la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 3 (tre) ai sensi degli articoli 885; 1357 lettera a); 1379, comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare, - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti del ricorrente, tra cui Decreto di detrazione di anzianità assoluta nel grado di cui al prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 01-09-2025 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (ALL.2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per tre mesi e conseguente decreto di detrazione dell'anzianità assoluta nel grado
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per il Personale Militare gli ha inflitto la sospensione dall'impiego per tre mesi, nonché il conseguente decreto di detrazione dell'anzianità assoluta nel grado. Ha dedotto, in via preliminare, la violazione dei termini del procedimento disciplinare previsti dall'art. 1392, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. Nel merito ha contestato il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'incongruità della motivazione e l'eccesso di potere per irragionevolezza, iniquità, sproporzione e manifesta ingiustizia della sanzione. Il procedimento penale, avviato nel 2015 per ipotesi di reato relative anche a materiale pedopornografico, si era concluso con richiesta di archiviazione del pubblico ministero dell'11 aprile 2023 e decreto di archiviazione del GIP del 19 maggio 2024, acquisito dall'Amministrazione il 14 ottobre 2024. L'inchiesta disciplinare era stata aperta il 24 dicembre 2024; la relazione finale dell'ufficiale inquirente del 3 marzo 2025 aveva ritenuto infondati gli addebiti, mentre il Comandante delle Forze Operative Sud aveva comunque proposto la sospensione e la Direzione Generale l'aveva disposta l'8 agosto 2025. Il ricorrente ha sostenuto che tale conclusione fosse intervenuta oltre il termine massimo di 270 giorni decorrente dalla conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa alla tardiva conclusione del procedimento disciplinare. Dalla stessa amministrazione risultava che il decreto di archiviazione era stato acquisito il 14 ottobre 2024, mentre il provvedimento disciplinare era stato adottato l'8 agosto 2025, oltre il termine di 270 giorni previsto dall'art. 1392, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. Le informazioni depositate dall'Amministrazione dimostravano soltanto che il procedimento era stato avviato entro 90 giorni, ma non negavano né giustificavano il superamento del termine finale di 270 giorni. Il giudice ha quindi ritenuto il provvedimento adottato in una condizione di sopravvenuta carenza del potere disciplinare, dichiarandone l'invalidità insieme agli atti consequenziali, incluso il decreto di detrazione dell'anzianità. Le ulteriori censure sulla rilevanza disciplinare dei fatti e sulla proporzionalità della sanzione non sono state esaminate. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il termine di 90 giorni riguarda l'avvio del procedimento disciplinare di stato dopo la conoscenza integrale del provvedimento conclusivo del procedimento penale.
art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del provvedimento che conclude il procedimento penale.
Il termine di 270 giorni decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione e, se non rispettato, determina la perdita del potere disciplinare e l'invalidità della sanzione adottata tardivamente.
Richiamato nel decreto sanzionatorio quale base normativa della sospensione disciplinare dall'impiego; la sentenza non ne esamina autonomamente l'applicazione.
art. 1357, lettera a), d.lgs. 66/2010
Richiamato nel decreto sanzionatorio; la sentenza non ne esamina autonomamente l'applicazione.
art. 1379, comma 1, d.lgs. 66/2010
Richiamato nel decreto sanzionatorio; la sentenza non ne esamina autonomamente l'applicazione.
La trattazione pubblica è stata fissata in esito alla fase cautelare; la norma non costituisce oggetto di decisione nel merito.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 14/2022
Richiamata per affermare che l'art. 1392 distingue il termine di 90 giorni per l'instaurazione del procedimento dal termine di 270 giorni per la sua conclusione, entrambi decorrenti dalla conoscenza integrale del provvedimento conclusivo del procedimento penale.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di un procedimento penale, il termine per la conclusione previsto dall'art. 1392, comma 3, del d.lgs. 66/2010 decorre dalla data in cui l'Amministrazione acquisisce la conoscenza integrale del provvedimento che definisce il procedimento penale, compreso il provvedimento di archiviazione.
- Il rispetto del termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare entro 90 giorni non esonera l'Amministrazione dal rispettare l'autonomo termine massimo di 270 giorni per la conclusione del procedimento.
- L'adozione della sanzione disciplinare oltre il termine massimo di 270 giorni previsto dall'art. 1392, comma 3, del d.lgs. 66/2010 determina la sopravvenuta carenza del potere disciplinare e l'invalidità del provvedimento sanzionatorio.
- Quando l'Amministrazione non contesta il superamento del termine di conclusione né fornisce una giustificazione della tardività, il giudice può accertare la decadenza dal potere disciplinare sulla base della scansione temporale risultante dagli atti.
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