Cassazione Penale, Ordinanza n. 18030/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado, compresa la misura ablatoria sulla somma di euro 4.005,00 sequestrata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla confisca di tale somma, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe disposto la confisca in modo apodittico, reputando il denaro necessariamente provento illecito senza verificare il necessario collegamento con il reato contestato; richiamava inoltre un orientamento secondo cui il denaro in possesso dello spacciatore non sarebbe confiscabile se non costituisce profitto del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente riqualificato la misura ablatoria originariamente disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in luogo dell'art. 240, comma 1, c.p., applicando la disciplina vigente al momento della sentenza di primo grado. Ha affermato che, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere confiscato solo ricorrendo i presupposti della confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, e che nel caso concreto tali presupposti risultavano integrati dalla sproporzione tra la somma detenuta, l'assenza di attività lavorativa lecita e la mancata giustificazione della provenienza del denaro. Conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È la fattispecie riqualificata in appello; il fatto è stato ricondotto alla detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
È la base normativa della misura ablatoria applicata in appello, in sostituzione dell'art. 240, comma 1, c.p.; il rinvio consente l'applicazione della confisca in casi particolari.
La Corte ha rilevato che era stata erroneamente applicata in primo grado e che non è la norma corretta per confiscare il denaro nel caso di mera detenzione di stupefacenti.
È la disciplina della confisca per sproporzione richiamata come applicabile per effetto dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; richiede beni o denaro di provenienza non giustificata e sproporzionati rispetto al reddito.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha escluso che sia applicabile alla sola detenzione di stupefacenti, precisando che riguarda invece l'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È la base del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di confisca collegata ai reati in materia di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non è automaticamente confiscabile per il solo fatto della detenzione della sostanza, ma solo quando ricorrano i presupposti della confisca in casi particolari o per sproporzione previsti dalla disciplina richiamata.
- Ai fini dell'individuazione del regime applicabile alla misura ablatoria, occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, quando la modifica normativa interviene dopo tale decisione.
- Per integrare la confisca per sproporzione è sufficiente la dimostrazione della disponibilità di somme non giustificate e sproporzionate rispetto al reddito, valorizzando l'assenza di lecita attività lavorativa e gli eventuali precedenti specifici quale indice sintomatico, purché la motivazione sia logica e non apparente.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di fatto sulla sproporzione e sulla provenienza del denaro è inammissibile quando la Corte territoriale abbia fornito motivazione coerente e immune da vizi logici o giuridici.
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