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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12124/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo ha contestato la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva ai fini dell'accertamento della responsabilità. La Corte rileva che entrambe le censure riproducono questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, richiamando in particolare la prova testimoniale e documentale della riconducibilità del fatto all'imputato e l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni sulla provenienza del veicolo; quanto alla rinnovazione istruttoria in appello, la richiesta è stata ritenuta dilatoria e comunque rimessa a una scelta discrezionale del giudice, utilizzabile solo in via eccezionale quando non sia possibile decidere allo stato degli atti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del riciclaggio, contestata all'imputato; la sentenza non ne discute il contenuto astratto ma considera infondate le censure sulla prova del fatto e sull'elemento soggettivo.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato implicitamente in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ribadisce che si tratta di istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice e attivabile solo quando non sia possibile decidere allo stato degli atti.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820

    Principio richiamato sulle condizioni eccezionali della rinnovazione dell'istruttoria in appello e sulla presunzione di completezza dell'istruzione di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La contestazione dell'affermazione di responsabilità, anche con riferimento all'elemento soggettivo, non può risolversi in una mera rilettura alternativa delle prove quando il giudice di merito abbia valorizzato dati testimoniali e documentali coerenti con la decisione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale ed è rimessa alla discrezionalità del giudice; può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, non già per esigenze meramente dilatorie o reiterative.
  • La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva è censurabile in cassazione solo se si confronta con la motivazione di merito e dimostra un effettivo vizio decisorio, non essendo sufficiente la mera riproposizione della richiesta istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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