Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 16748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva contestato, ai fini IRPEF 2003, una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, determinandola sulla base del maggior valore attribuito al terreno ai fini dell’imposta di registro: Euro 4.070.000, rispetto al valore dichiarato di Euro 1.590.538. Il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che l’avviso di rettifica dell’imposta di registro era stato annullato e che non era legittimo equiparare automaticamente il valore accertato ai fini del registro alla plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo alla luce dello ius superveniens rappresentato dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva. Tale disposizione esclude che la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile possa essere accertata induttivamente soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 81 del T.U.I.R. nella numerazione previgente

    Disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

    La cessione di un terreno edificabile può generare una plusvalenza imponibile, ma la sua determinazione non può essere fondata automaticamente e soltanto sul valore attribuito al bene ai fini dell’imposta di registro.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36

    La norma è stata richiamata dal giudice d’appello in relazione alla qualificazione del terreno come edificabile; tale questione è tuttavia risultata non decisiva, poiché l’accertamento della plusvalenza era comunque fondato esclusivamente sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza basato soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.

    L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare autonomamente la maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi; non è sufficiente richiamare il maggior valore attribuito allo stesso immobile ai fini dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente della maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
  • Per recuperare a tassazione una plusvalenza immobiliare, l’Amministrazione deve fornire elementi autonomi e specifici che dimostrino il maggiore corrispettivo o valore realizzato ai fini reddituali.
  • La qualificazione di un terreno come edificabile è necessaria per l’applicazione della disciplina delle plusvalenze, ma non consente automaticamente di assumere come plusvalenza imponibile il valore determinato in sede di imposta di registro.
  • La disciplina interpretativa introdotta dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 si applica retroattivamente anche ai contenziosi relativi ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
  • Quando l’accertamento della plusvalenza si fonda esclusivamente sul maggior valore stabilito ai fini dell’imposta di registro, senza ulteriori prove, il contribuente può contestarne la legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.