Cassazione Penale, Sentenza n. 13028/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) deduzione di sovrapposizione logica tra il reato di ricettazione (capo 45) e il porto di arma (capo 46), sostenendo che la ricezione e il porto coinciderebbero materialmente; 2) contestazione della gravità indiziaria del capo 45) per mancanza del dolo (anche eventuale) e del dolo specifico di profitto, con l'affermazione che l'arma fosse ritenuta a salve e che la consegna fosse finalizzata solo a pulirla; 3) censura degli elementi a sostegno dei capi 46), 47) e 48), in quanto l'arma sarebbe stata ricevuta smontata e per sola riparazione, quindi non rappresenterebbe pericolo per la pubblica incolumità; 4) contestazione dei capi 50) e 51) per insufficienza probatoria, dubitando che i rumori intercettati dimostrino la funzionalità dell'arma e che la cessione sia stata perfezionata; 5) richiesta di revoca della misura cautelare per cessazione delle esigenze cautelari, atteso che l'indagato si sarebbe trasferito in provincia di Ravenna e avrebbe un lavoro stabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i motivi sostanziali come manifestamente infondati o inammissibili. In sintesi: il Tribunale di merito ha correttamente qualificato due reati distinti (ricettazione ex art. 648 c.p. e porto di arma), ritenendo che la ricezione si consumi nel luogo della consegna e che il porto inizi dal momento in cui l'agente acquisisce la disponibilità dell'arma e la detenga durante il tragitto; la gravità indiziaria per ricettazione è stata ritenuta sussistente anche ai fini del dolo eventuale, alla luce del contesto di plurimi passaggi di armi e della rilevanza criminale del cedente (Ferrara) e dei rapporti sinallagmatici tra i due; le censure fondate su valutazioni probatorie (intercettazioni, stato dell'arma, rumori di fondo, riconsegna smontata) sono state considerate questioni di merito sottese a valutazione fattuale e non censurabili in cassazione salvo manifesto travisamento, mentre il Tribunale ha logicamente ritenuto che l'arma fosse riparabile e poi funzionante; il pericolo di reiterazione delle condotte è stato confermato nonostante il trasferimento dell'indagato, perché il rischio riguarda delitti della stessa specie e non è escluso da mera variazione di residenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato; la Corte la utilizza per valutare la fondatezza delle censure di diritto, ritenendo però che molte delle questioni sollevate siano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo ma ritenuto non pertinente dal giudice; la Corte osserva che il richiamo non incide sulla distinzione tra ricezione e porto
art. 648, cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione può integrare il dolo anche nella forma del dolo eventuale quando l'agente rappresenti la concreta possibilità che la cosa provenga da reato e accetti il rischio; nel caso la Corte conferma che, sul piano indiziario, tale elemento può ritenersi acquisito
Norma richiamata in relazione ai reati di detenzione/porto di arma; la Corte ritiene che le intercettazioni e gli elementi raccolti siano compatibili con la configurabilità dei reati contestati
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte condivide la valutazione del Tribunale che tali esigenze permangono nonostante il trasferimento dell'indagato
Applicata per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Citato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa del fatto; la Corte non accoglie tale prospettazione, ritenendo più coerente la ricostruzione di ricettazione e porto con il quadro probatorio
Massime di principio
- La ricezione di una cosa proveniente da reato e il porto della stessa possono configurare due reati distinti: la ricettazione si consuma al momento della ricezione, mentre il porto si protrae fin quando l'agente mantiene la disponibilità e la detenzione dell'arma anche nel tragitto verso altro luogo
- Il dolo nella ricettazione può essere ricostruito anche come dolo eventuale quando le circostanze indicano che l'agente ha rappresentato e accettato il rischio della provenienza delittuosa; non è richiesto sempre un elemento di certezza della provenienza
- Le valutazioni sulle intercettazioni, sul linguaggio criptico e sulla funzionalità tecnica dell'arma sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se fondate su motivazione non manifestamente illogica
- La riconsegna di un'arma smontata non esclude la configurabilità del reato se dal complesso probatorio emerge che essa era comunque riparabile e che il risultato operativo (arma funzionante) è stato ottenuto o testé verificato
- Il trasferimento di residenza non elimina automaticamente il rischio di reiterazione: il pericolo va valutato in termini di possibilità di commettere delitti della stessa specie anche in contesti diversi e con altri soggetti
- In cassazione sono ammissibili i motivi che denunciano violazioni di norme e vizi di motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità); censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono in genere inammissibili
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