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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27825/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

Nel corso di un rapporto commerciale pluriennale, una società fornitrice consegnava alla controparte, insieme ai prodotti venduti, anche espositori in comodato gratuito. Nei contratti stipulati tra il 2003 e il 2008 comparivano clausole che escludevano o attenuavano la responsabilità della società ricevente per espositori rotti, persi o senza responsabilità; nei contratti dal 2009 al 2013 non vi era più una specifica pattuizione sul punto. Alla cessazione del rapporto, la società fornitrice chiedeva la restituzione di 505 espositori oppure il pagamento del loro valore complessivo, quantificato in euro 179.815. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto sussistente un comodato gratuito degli espositori per tutto il periodo 2003-2013, aveva reputato non provata la loro restituzione e aveva condannato la società ricevente al pagamento dell'intero importo richiesto. La società soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della controparte; 2) violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. per erronea interpretazione dei contratti, sostenendo che le clausole escludevano l'obbligo di restituzione o addirittura implicavano una cessione in proprietà degli espositori; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e per errata prova della consegna e del quantum; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla contestata ricezione di alcuni documenti di trasporto; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla non corrispondenza degli espositori reclamati con quelli indicati nelle fatture e al loro valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello necessario a sostenere l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., e la Corte non poteva svolgere una ricerca autonoma degli atti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito, mentre l'interpretazione negoziale è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o incongrua; nel caso concreto la corte d'appello aveva motivato in modo coerente e rispettoso dell'art. 1362 c.c. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo un dissenso sulla valutazione delle prove e sul quantum, attività riservate al merito. Ha ritenuto infondati/inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di elementi istruttori o deduzioni difensive; inoltre il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specifica allegazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per eccepire l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità, il ricorrente per cassazione deve riportare nel ricorso il contenuto dell'atto di gravame che si assume viziato; la Corte non può ricercare autonomamente gli atti.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato come parametro della libertà contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sostituire una diversa lettura del regolamento negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti attraverso il testo negoziale e il loro comportamento complessivo; la lettura accolta dalla corte di merito è stata ritenuta coerente con i canoni ermeneutici.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione negoziale è censurabile solo per violazione dei canoni legali o per motivazione illogica; non è sufficiente che sia prospettata una diversa lettura plausibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non sono censurabili la mancata valutazione di elementi istruttori o le deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, anche quando denuncia un error in procedendo o un omesso esame di fatto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e specifica indicazione degli atti processuali è necessario per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia

    Richiamato solo nella parte finale del provvedimento, senza ulteriore sviluppo nel testo disponibile.

Massime di principio

  • Chi in cassazione denuncia l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve trascrivere o quantomeno indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto di appello rilevante, perché il controllo di legittimità non può risolversi in una ricerca autonoma degli atti di causa.
  • L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha violato i canoni legali di ermeneutica o ha reso una motivazione logicamente apparente o incongrua; non è consentito sostituire alla lettura del giudice una diversa interpretazione solo perché astrattamente plausibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza attacca la valutazione delle risultanze istruttorie o la quantificazione del credito, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non elementi di prova, deduzioni difensive o il complesso dei materiali istruttori; il ricorrente deve inoltre indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la sua decisività.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura contro la decisione di merito in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituzione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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