Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28935/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato nel 1995 tra un privato, promissario acquirente, e una società costruttrice, promittente venditrice, avente ad oggetto un appartamento. La ricorrente, indicata quale soggetto nominato dal promissario acquirente originario, ha promosso un arbitrato sulla base di una clausola compromissoria, chiedendo il trasferimento dell’immobile in suo favore oppure, in subordine, la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno. Il collegio arbitrale ha dichiarato la propria competenza e ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla società. La decisione arbitrale è stata impugnata avanti alla Corte d’appello, che inizialmente aveva respinto l’impugnazione; poi, dopo cassazione con rinvio per violazione del contraddittorio, la Corte d’appello in sede rescissoria ha dichiarato nullo il lodo, ma ha rigettato la domanda della ricorrente ritenendo prescritto il diritto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello deciso la fase rescissoria considerando le difese e la documentazione del giudizio arbitrale, nonostante la contumacia della società nel giudizio di rinvio; 2) violazione delle norme sulle impugnazioni e sull’arbitrato, sempre per avere ritenuto utilizzabili le difese del precedente giudizio; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l’atto introduttivo dell’arbitrato promosso dalla promittente venditrice nei confronti dell’originario stipulante costituiva riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, anche se rivolto a soggetto diverso dalla ricorrente; 4) violazione delle norme sulla prescrizione per non avere considerato l’interruzione desumibile dalla consegna dell’immobile e dalla percezione dei frutti civili, eccezione che la ricorrente sosteneva essere rilevabile anche d’ufficio; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la percezione pacifica dei frutti civili per oltre un decennio; 6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento; 7) errori sulle spese di lite per la compensazione parziale e per la liquidazione non specificata per voci e fasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettando i primi due e dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, la contumacia di una parte non comporta rinuncia o abbandono delle domande e delle eccezioni già ritualmente introdotte nelle fasi precedenti, perché le parti conservano la stessa posizione processuale del giudizio cassato; pertanto il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente le questioni rimaste impregiudicate, senza che la contumacia precluda la valutazione delle eccezioni già emerse. Ha inoltre ritenuto errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’effetto interruttivo della prescrizione: il riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c. non ha natura negoziale né carattere recettizio e può essere rivolto anche a un terzo; inoltre l’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio sulla base degli elementi già acquisiti. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la pronuncia ultra/extra petita o la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella fase rescissoria

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase di rinvio e alla necessità di nuova costituzione delle parti

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale avuta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata; le domande ed eccezioni già proposte restano efficaci

  • art. 830 c.p.c.

    norma richiamata per l’impugnazione del lodo arbitrale e per la distinzione tra fase rescindente e rescissoria

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione anche se non è recettizio e può essere rivolto a un terzo o alla generalità dei soggetti

  • art. 2945 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2944 e 2946 c.c. per gli effetti dell’interruzione della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinario decennale applicato alla pretesa nascente dal preliminare

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge, nullità e omesso esame

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la mancata costituzione di una parte non fa venir meno le domande e le eccezioni già ritualmente proposte nei precedenti gradi: il giudice deve esaminarle nuovamente se rimaste impregiudicate.
  • La contumacia nel giudizio di rinvio non equivale a rinuncia tacita o abbandono delle difese già introdotte nel processo, né determina di per sé giudicato interno sulle questioni non definite.
  • Il riconoscimento del diritto ai fini dell’art. 2944 c.c. non richiede una dichiarazione recettizia e può essere espresso anche verso un terzo o verso una platea indeterminata, purché manifesti la consapevolezza dell’esistenza del debito.
  • L’eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio, sulla base di elementi ritualmente acquisiti agli atti.
  • Nel giudizio arbitrale impugnato e poi rinviato, la fase rescindente serve solo ad accertare la nullità del lodo, mentre la fase rescissoria richiede la nuova valutazione del merito delle questioni non precluse dalla precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniGiurisdizioneInadempimentoMora
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.