Cassazione Penale, Sentenza n. 27844/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà; il ricorso in Cassazione è limitato al diniego della detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con l'asserita irreperibilità del condannato in Italia (soggiorno in Albania per ragioni di salute non documentate) e con l'incertezza circa la volontà di rientro, nonché con la sola indicazione di una disponibilità del cognato ad accoglierlo. Il ricorrente deduce che, al contrario, ha eletto domicilio in Italia ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e produce certificazione medica comprovante un temporaneo soggiorno in Albania per broncopolmonite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al diniego della detenzione domiciliare. Ha affermato che la presenza effettiva nel territorio dello Stato non è presupposto essenziale per la valutazione di accesso alle misure alternative; ciò che rileva è la fattibilità della misura sul territorio nazionale e l'esistenza di un domicilio idoneo per l'esecuzione degli interventi e dei controlli. Il Tribunale aveva invece fondato il diniego su un elemento non previsto dalla legge (la "volontà di rientro"); perciò la Corte ha annullato l'ordinanza quanto alla detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 47-ter (Ordinamento penitenziario)
Invocata dal ricorrente in relazione all'accesso alle misure alternative; la Corte interpreta il quadro normativo come non richiedente la presenza materiale nel territorio nazionale quale condizione di ammissibilità, ma mirando a valutare la fattibilità e l'effettività della misura sul territorio italiano.
art. 677, comma 2-bis, codice di procedura penale
Richiamato come mezzo con cui il ricorrente aveva eletto domicilio in Italia: la Corte considera l'indicazione di un domicilio idoneo sul territorio nazionale elemento rilevante per la valutazione della concreta eseguibilità della detenzione domiciliare.
art. 666, comma secondo, codice di procedura penale
Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte: non è legittimo dichiarare inammissibile una richiesta di misure alternative basandosi soltanto sul domicilio all'estero; occorre invece esaminare la possibilità concreta che la misura si svolga regolarmente in Italia.
Massime di principio
- La presenza materiale del condannato in Italia non è di per sé requisito di ammissibilità per le misure alternative: rileva la fattibilità concreta della misura sul territorio nazionale.
- Il giudice deve verificare se esiste un domicilio idoneo in Italia e se la misura può essere effettivamente eseguita e controllata, non la sola "volontà di rientro".
- L'assenza temporanea dal territorio nazionale per comprovate ragioni (es. motivi di salute documentati) non costituisce automaticamente motivo di rigetto dell'istanza; occorre valutare la documentazione e la possibilità di svolgimento della misura.
- Il diniego basato su presupposti non previsti dalla legge (es. incertezza sulla volontà personale non correlata all'esistenza di un domicilio idoneo) è censurabile in Cassazione.
- In caso di dubbio sulla fattibilità, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame sul merito e sulla concreta eseguibilità della misura, non un rigetto sommario.
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