Cassazione Penale, Sentenza n. 34189/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per acquisto e rivendita di cocaina (capi 36 e 38). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, sostenendo che le indagini si fondano su intercettazioni dal contenuto 'neutro' e non riscontrato e su due reati fine, senza prova dell'intenzionalità e della continuità dell'apporto; ha inoltre censurato la fondatezza delle esigenze cautelari, ritenute dal Tribunale basate sulla gravità del reato e su precedenti penali remoti e irrilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una rinnovata valutazione dei fatti e delle intercettazioni, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente, collegando specifiche intercettazioni e altri elementi probatori al ruolo di Gioacchino quale distributore abituale (con sistema di 'droga a gancio'), acquirente continuativo dal capo Pasqualino e procacciatore di clienti, e abbia correttamente valutato la necessità della custodia in carcere anche alla luce dei precedenti e della rilevanza del contesto associativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rilevata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 contestata al capo 8
L'esclusione dell'aggravante specifica non esclude la possibilità di ritenere comunque la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico sulla base degli altri elementi probatori; la valutazione della sussistenza del reato associativo resta rimessa al giudice di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
richiamato ai fini della limitazione della esposizione dei motivi nell'impugnazione
La disciplina processuale limita la forma e l'estensione delle censure in cassazione; il ricorso deve essere sufficientemente specifico e motivato per essere ammissibile, pena il rigetto per genericità.
Giurisprudenza di legittimità sui limiti di sindacabilità delle intercettazioni e sulla presunzione relativa delle esigenze cautelari
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino); Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021
La Corte conferma che l'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità; inoltre si applica la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando il soggetto risulti pienamente inserito in un'organizzazione criminale rilevante, con precedenti e collegamenti organici.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure indistinte o apodittiche sono causa di inammissibilità.
- La Corte di legittimità non rifà il giudizio di merito: la valutazione delle intercettazioni e della loro portata probatoria è rimessa al giudice di merito e sindacabile solo se manifestamente illogica o irragionevole.
- Per confutare la custodia cautelare in casi di narcotraffico associato a struttura criminale, è necessario indicare elementi concreti che dimostrino l'assenza di continuità, di ruolo organico o di collegamenti stabili con il sodalizio, non limitandosi a contestazioni generiche.
- L'esclusione di una specifica aggravante (es. previsione di 416-bis.1) non impedisce che, sulla base di un quadro indiziario complessivo, venga comunque ritenuta la partecipazione all'associazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.
- La posizione di un indagato come acquirente abituale e procacciatore di clienti, verificata da intercettazioni collegate e da riscontri indiziari, è elemento rilevante per la configurazione della partecipazione associativa e per la necessità della custodia in carcere.
- Il decorso del tempo da solo non elimina la presunzione relativa di pericolosità quando permangono elementi di collegamento con il sodalizio e precedenti specifici; per ottenere misure meno afflittive occorre offrire elementi concreti di attenuazione del rischio.
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