Cassazione Penale, Sentenza n. 33728/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Leone Donatella, in qualità di amministratore della Brayton Tuscany S.r.l. dichiarata fallita il 5 aprile 2017, è stata imputata e condannata per bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto, distrutto o tenuto in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio i libri e le scritture contabili (consegne tardive di libro giornale e registri IVA 2007-2009 e registro beni ammortizzabili 2007-2010; mancata consegna di fatture, documentazione bancaria, libro giornale 2010 e mastrini; omessa tenuta del libro giornale successivo al 2010 e del libro degli inventari). In Cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) vizio motivazionale e contestazione della configurabilità della consegna con apprezzabile ritardo, con argomenti su decorrenza del termine di 3 giorni ex art. 16 L. Fall. e sulla non conoscenza della data di notifica del fallimento; 2) sostenuta esistenza della contabilità depositata in dibattimento (quindi no sottrazione); 3) contestazione della configurabilità dell'omessa tenuta e del relativo dolo; 4) mancata prova del dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto; 5) censura per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la 'doppia conforme' tra primo e secondo grado e ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e riproposizione di argomenti già disattesi in appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati infondati: la Corte ha confermato che omissione, distruzione, occultamento o mancata consegna delle scritture sono condotte equivalenti ai fini dell'art. 216 L.F. e che per la fattispecie "specifica" è richiesto il dolo specifico, ricavabile da elementi circostanziali non meramente dalla scomparsa dei libri. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la presenza del dolo specifico richiamando numerosi elementi (assenza di asset attivi, saldo di cassa non consegnato, addebiti di carte e finanziamenti non giustificati, pagamenti a società riconducibili alla Leone), oltre all'omessa tenuta di scritture per anni successivi al 2010. Inoltre il rigetto delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato ai sensi dell'art.133 c.p. Conclusione: sentenza di appello confermata, condanna per bancarotta fraudolenta documentale mantenuta, istanza di attenuanti respinta.
Norme richiamate
Legge fallimentare (art. 16 L. Fall.)
Prevede un termine per la consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare; la Corte ha osservato che la contestazione del ritardo richiede prova del dies a quo (notifica) e non può essere usata come pretesto per un riesame del merito quando la motivazione ha già considerato la tempistica e la sostanza delle omissioni
Legge fallimentare (art. 216, comma 1, n. 2)
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta documentale. La giurisprudenza interpretata dalla Corte distingue tra fattispecie 'specifica' (sottrazione/distruzione/occultamento con dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o ottenere ingiusto profitto) e fattispecie 'generica' (tenuta irregolare delle scritture con dolo generico). Omessa tenuta, occultamento o sottrazione sono condotte equivalenti ai fini della configurazione del reato
Criteri per la valutazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiedono elementi di segno positivo idonei a motivare un trattamento benevolo; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego, purché adeguatamente motivato
Disposizioni attuative codice di procedura penale (art. 173 disp. att. c.p.p.)
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione nelle memorie di ricorso per cassazione e all'obbligo di enunciazione sintetica dei motivi ai fini della motivazione della decisione
Massime di principio
- In caso di bancarotta documentale, la distruzione, la sottrazione, l'occultamento e l'omessa tenuta delle scritture sono poste sullo stesso piano e una sola di queste condotte può integrare il reato.
- Per la forma 'specifica' della bancarotta documentale è necessario il dolo specifico (animus lucrandi o volontà di recare pregiudizio ai creditori), desumibile da elementi circostanziali e non dalla sola scomparsa dei libri contabili.
- La Corte di Cassazione non reinterpreta i fatti né rivede la valutazione probatoria dei giudici di merito; interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica rispetto al dispositivo.
- Motivi di ricorso generici o che ripropongono punti già esaminati e motivatamente disattesi in appello sono inammissibili.
- L'amministratore formale della società ha l'obbligo personale, ex lege, di tenere e conservare le scritture contabili e risponde anche se l'amministrazione è solo formale.
- Per contestare il ritardo nella consegna delle scritture occorre indicare con precisione il dies a quo (es. notifica del fallimento) e dimostrare la concreta impossibilità di adempiere nei termini; mere asserzioni non superano il controllo di legittimità.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi positivi: in assenza di tali elementi il diniego, debitamente motivato, è legittimo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33694/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →