Cassazione Civile, Ordinanza n. 00868/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
La controversia
Una farmacia convenzionata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento di ulteriori somme asseritamente dovute a titolo di rimborso dei farmaci erogati agli assistiti del servizio sanitario, sostenendo che i pagamenti effettuati dall'ente tra marzo e agosto 2011 avessero dovuto essere imputati prima agli interessi e poi al capitale di un credito unitario e complessivo, secondo l'art. 1194 c.c. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile l'art. 1193 c.c. e qualificando i pagamenti come riferiti a debiti distinti. Nel ricorso per cassazione la farmacia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., censurando l'assunto secondo cui il rapporto sarebbe frazionato in crediti autonomi e sostenendo invece l'unicità del rapporto e del credito di rimborso derivante dalla convenzione farmaceutica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel rapporto tra farmacie e aziende sanitarie relativo al rimborso dei farmaci erogati per conto del SSN, il rapporto è unitario e continuativo e anche il credito di rimborso è unico; conseguentemente non si applica l'art. 1193 c.c., che presuppone pluralità di debiti, ma l'art. 1194 c.c., per cui il pagamento parziale va imputato prima agli interessi e poi al capitale, salvo consenso del creditore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"diversa ipotesi in cui il debitore ha più debiti e la prestazione non è sufficiente per estinguerli tutti"
non è applicabile quando i pagamenti si riferiscono a un unico credito complessivo derivante da un rapporto unitario e continuativo; presuppone invece pluralità di debiti distinti.
"prima agli interessi e poi al capitale"
si applica al pagamento parziale di un unico credito; l'imputazione segue l'ordine interessi/capitale, salvo consenso del creditore.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
la causa è stata trattata in adunanza camerale secondo tale rito.
art. 8, quarto comma, d.P.R. n. 371/1998
richiamato come indice della unitarietà e continuità del rapporto farmacie/SSN, prevedendo un acconto sui corrispettivi dovuti.
art. 8, settimo comma, d.P.R. n. 371/1998
richiamato come indice della unitarietà e continuità del rapporto, prevedendo la rettificazione degli errori contabili sulle competenze del mese successivo.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra farmacia e azienda sanitaria per il rimborso dei farmaci erogati agli assistiti, il credito della farmacia va considerato unitario e complessivo, non frazionato in una pluralità di crediti autonomi per singole forniture o periodi, quando il rapporto abbia natura di durata, continuativa e uniforme.
- Quando il pagamento si riferisce a un unico credito, l'imputazione non segue la disciplina della pluralità dei debiti ex art. 1193 c.c., ma quella dell'art. 1194 c.c., con imputazione prioritaria agli interessi e poi al capitale, salvo diverso accordo del creditore.
- Ai fini dell'interpretazione del rapporto e della disciplina applicabile, assumono rilievo le norme regolamentari che connotano il rapporto come continuativo e prevedono meccanismi di acconto e conguaglio contabile.
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