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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4900/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/07/2024 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due condanne per rapina (art. 628 c.p.): la prima giudicata con sentenza del 04/02/2011, definitiva il 11/07/2012; la seconda con sentenza del 30/09/2021, definitiva il 16/02/2024. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. nonché vizio di motivazione, sostenendo che sussistevano elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (contiguità cronologica, omogeneità dei reati) e che il giudice dell'esecuzione avrebbe ingiustificatamente respinto la continuazione senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione secondo cui non era provata l'unicità del disegno criminoso: le modalità esecutive erano diverse, erano diversi i correi (con un'unica eccezione), e le intercettazioni acquisite nei procedimenti di cognizione dimostravano che ciascuna rapina era autonoma e indipendente dall'altra. Non risultava che, al momento della prima azione, l'imputato avesse già deciso, anche solo in linea di massima, di realizzare la successiva. Pertanto la continuazione prevista dall'art. 81, secondo comma, c.p., non era applicabile. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso concepito fin dall'origine; non basta omogeneità o vicinanza temporale: occorre prova che i singoli reati costituiscano tappe di un medesimo programma deliberato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riguarda la competenza del giudice dell'esecuzione in tema di continuazione tra sentenze definitive; applicazione subordinata all'accertamento del presupposto sostanziale della continuazione ex art. 81 c.p.

  • art. 628 cod. pen.

    Indica la fattispecie del reato di rapina, che qui costituisce il tipo di reato oggetto delle istanze di continuazione; la mera identità della fattispecie non è di per sé sufficiente per la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come qui applicato per euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Riproposto il criterio dei 'sintomi' della continuazione (vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni) usato come parametro di valutazione dell'esistenza del disegno criminoso unico.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione al criterio per l'esclusione di responsabilità colposa nella proposizione del ricorso; la Corte territoriale ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. non è sufficiente la mera omogeneità delle fattispecie o la vicinanza temporale: è necessario provare che i reati siano parte di un unico disegno criminoso concepito fin dall'origine.
  • I fattori sintomatici rilevanti sono: vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità esecutive, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato e omogeneità delle violazioni; l'insieme di questi elementi deve far emergere la pianificazione comune.
  • Modi operativi differenti e la presenza di diversi correi (salvo prova contraria) tendono a escludere l'esistenza di un medesimo programma delittuoso e quindi la continuazione.
  • Elementi probatori concreti (es. intercettazioni, conversazioni, pianificazioni documentate) che dimostrino una programmazione comune sono decisivi: affermazioni generiche del difensore non sono sufficienti.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il rigetto o l'accoglimento della richiesta; il ricorso in giudizio di legittimità può essere dichiarato inammissibile se non mostra chiaramente il fumus o i presupposti della continuazione.

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