Sentenza n. 5136/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della deliberazione del direttore generale dell’Arpac n. 620 del 30 settembre 2025, avente a oggetto “Approvazione Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 unità di personale da inquadrarsi nell’area della dirigenza con il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» - Ruolo Tecnico - CC.CC.NN.L Area Funzioni Locali Vigenti, da assegnare alle Aree Analitiche dei Dipartimenti Provinciali di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli e Salerno - Codice Dir. AMB/AA.AA.”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti della parte ricorrente, ivi inclusa, laddove necessario, la deliberazione n. 71 del 31 gennaio 2025, con cui l’Arpac ha adottato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione per il triennio 2025-2027 (PIAO 2025-2027);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di sei dirigenti ambientali nel ruolo tecnico dell’ARPAC, nonché il relativo PIAO 2025-2027
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ordine dei Biologi ha impugnato la deliberazione dell’ARPAC di approvazione del bando per sei posti di dirigente ambientale e, ove necessario, il PIAO 2025-2027, sostenendo che il bando avrebbe illegittimamente ammesso laureati in numerose discipline scientifiche, comprese farmacia, ingegneria chimica, scienze chimiche e scienze naturali, in violazione dei principi di coerenza e adeguatezza di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e delle competenze riservate ai biologi dall’art. 3 della l. 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001. Il ricorrente ha dedotto che le funzioni del dirigente ambientale, riferite alle aree analitiche dei dipartimenti provinciali, comprenderebbero attività tecnico-scientifiche e di laboratorio, quali programmazione e coordinamento dei laboratori, applicazione di protocolli, valutazione del rischio ambientale e attività riconducibili alle competenze professionali riservate ai biologi, con conseguente necessità di riservare il concorso agli iscritti all’albo. È stata inoltre invocata la disciplina contrattuale del comparto Sanità, in particolare l’art. 6 del CCNQ 22 febbraio 2024, sostenendo che i dirigenti delle ARPA dovrebbero appartenere al ruolo sanitario, nel quale rientrano i biologi. L’ANAAO Assomed è intervenuta ad adiuvandum. Il TAR aveva precedentemente accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 158 del 14 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondate le censure e dichiarando assorbite le eccezioni di rito dell’ARPAC. Il Collegio ha rilevato che la lettura della deliberazione di approvazione del bando, dell’art. 9 del bando relativo alle materie d’esame, del regolamento organizzativo dell’ARPAC e del PIAO esclude la sovrapposizione tra le funzioni del dirigente ambientale e quelle proprie del biologo. Il dirigente ambientale appartiene al ruolo tecnico e svolge funzioni di elaborazione e validazione di evidenze tecnico-scientifiche, supervisione delle reti di monitoraggio, valutazione dei rischi ambientali e naturali, applicazione della normativa sul controllo delle matrici ambientali e sulle emissioni industriali, nonché coordinamento di ispezioni per l’acquisizione di dati ambientali. Tali compiti non implicano attività di laboratorio finalizzate ad analisi, controlli o identificazione di marcatori biologici, proprie dell’attività professionale del biologo. Il regolamento organizzativo distingue inoltre l’Area Analitica, comprendente i laboratori affidati ai dirigenti biologi del ruolo sanitario, dall’Area Territoriale, con competenze tecnico-ambientali e di monitoraggio, cui possono essere assegnati dirigenti ambientali del ruolo tecnico. Ne consegue che l’ampia previsione delle classi di laurea scientifica ammesse al concorso è coerente con la natura multidisciplinare delle funzioni ambientali e non viola le competenze riservate ai biologi. Il TAR ha escluso altresì che l’art. 6 del CCNQ del 22 febbraio 2024 comporti una riserva concorsuale in favore dei biologi, poiché l’art. 7, comma 3, del medesimo CCNQ ricomprende nell’area delle funzioni locali anche i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità. Il precedente del Consiglio di Stato n. 5167/2021 è stato ritenuto inconferente perché riferito a una disciplina contrattuale precedente e alla diversa questione dell’inquadramento dei biologi come professionisti sanitari. La domanda cautelare già accolta è stata quindi superata dalla decisione definitiva di rigetto. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia, con contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
I principi di coerenza e adeguatezza dei requisiti e delle modalità di accesso non risultano violati quando le classi di laurea ammesse sono coerenti con funzioni tecnico-ambientali multidisciplinari.
La disposizione individua attività proprie della professione di biologo, ma non riserva ai biologi funzioni tecnico-ambientali di monitoraggio, valutazione del rischio e coordinamento ispettivo che non comportino attività di laboratorio biologico.
Le competenze professionali del biologo riguardano le attività biologiche e di laboratorio previste dalla disciplina professionale e non si estendono automaticamente alle funzioni del dirigente ambientale appartenente al ruolo tecnico.
art. 6 CCNQ 22 febbraio 2024
L’inclusione del personale non dirigente delle ARPA nel comparto di contrattazione della sanità non comporta che tutti i dirigenti delle ARPA appartengano al ruolo sanitario o che i concorsi per dirigenti ambientali siano riservati ai biologi.
art. 7, comma 3, CCNQ 22 febbraio 2024
i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del presente CCNQ
La disposizione conferma che nelle ARPA possono coesistere dirigenti del ruolo tecnico e dirigenti del ruolo sanitario, sicché il dirigente ambientale può essere inquadrato nell’area delle funzioni locali senza appartenere al ruolo sanitario.
Richiamata nella prospettazione del ricorrente per sostenere l’appartenenza dei biologi al ruolo sanitario; tale argomento non dimostra però la riserva concorsuale in favore dei biologi.
Richiamata nella prospettazione del ricorrente in relazione al ruolo sanitario dei biologi, senza che da essa derivi una riserva per il profilo tecnico di dirigente ambientale.
Massime di principio
- La previsione, in un bando per dirigenti ambientali, di una pluralità di classi di laurea scientifica è legittima quando le funzioni da svolgere hanno natura tecnico-ambientale multidisciplinare e non consistono nell’esercizio di attività professionali riservate a una specifica categoria ordinistica.
- La distinzione organizzativa tra un’area analitica, cui sono affidate attività di laboratorio proprie dei dirigenti biologi del ruolo sanitario, e un’area tecnico-territoriale, cui sono affidati monitoraggio ambientale, valutazione dei rischi, controllo delle matrici ambientali e coordinamento ispettivo, giustifica la differenziazione tra dirigente biologo e dirigente ambientale.
- L’appartenenza delle ARPA al comparto di contrattazione collettiva della sanità non determina l’automatica riconduzione di tutti i dirigenti al ruolo sanitario: possono coesistere dirigenti tecnici, amministrativi e professionali nell’area delle funzioni locali e dirigenti sanitari.
- Le competenze professionali riservate ai biologi impediscono l’attribuzione ad altri profili delle attività biologiche e di laboratorio riservate dalla legge, ma non impediscono l’accesso di laureati appartenenti ad altre discipline scientifiche a funzioni tecnico-ambientali che non comportino lo svolgimento di tali attività riservate.
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