Cassazione Penale, Sentenza n. 14551/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (pena: mesi 5 di reclusione), denunciando l'inosservanza di norme penali per mancata e/o insufficiente motivazione: in particolare, la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato il diniego di una seconda sospensione condizionale della pena (non ha considerato la possibilità di subordinare la sospensione alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività né ha dato adeguata e specifica valutazione della prognosi di favorevolezza alla luce del certificato penale) e non avrebbe motivato la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 53 l. n. 689/1981
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia considerato la possibilità di imporre, in alternativa al risarcimento o alle restituzioni, la prestazione di attività non retribuita (ai sensi dell'indirizzo costituzionale) e non abbia motivato con la necessaria specificità le ragioni che escludono una prognosi favorevole. Analogamente, la decisione non ha motivato la mancata applicazione dell'art. 53 l. n. 689/1981. Per tali profili la sentenza è annullata e la causa è rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; le altre statuizioni del giudicato restano implicitamente in vigore
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale che consente la requisitoria scritta e disciplina la discussione orale: qui richiamata per segnalare che le parti non hanno chiesto discussione orale e che è stata depositata requisitoria scritta del P.G.
codice penale, art. 165, secondo comma
Consente al giudice, quando non è possibile imporre l'obbligo di risarcimento o restituzione, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia valutato questa opzione
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Prevede la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria per reati per i quali ciò sia previsto; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia motivato il diniego di tale sostituzione
Corte costituzionale, ordinanza n. 229 del 2020
Affermato il principio che il giudice che concede la sospensione condizionale già concessa in passato può imporre la prestazione di attività non retribuita se il condannato non può sostenere impegni economici; principio invocato dalla Cassazione per criticare la motivazione della Corte d'appello
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso; richiamato per indicare i termini entro i quali sono state dedotte le censure
Massime di principio
- Se il condannato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale, il giudice deve valutare anche la possibilità di subordinare una nuova sospensione alla prestazione di attività non retribuita, soprattutto se il condannato non può sostenere obblighi economici
- Il diniego della sospensione condizionale richiede una motivazione specifica e dettagliata circa l'assenza di una prognosi favorevole; il mero richiamo al certificato penale con elencazione di precedenti non è sufficiente
- La mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (ove applicabile) deve essere espressamente e specificamente motivata: l'omessa motivazione è motivo di annullamento limitato
- Le corti di merito devono confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale rilevante (es. possibili obblighi alternativi come attività non retribuita) quando decidono sulle misure sostitutive della sospensione condizionale
- Quando si impugna una sentenza per carenza di motivazione su punti specifici, la Cassazione può annullare limitatamente quegli aspetti e disporre il rinvio per nuovo esame, lasciando salve le altre statuizioni non contestate o adeguatamente motivate
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