Cassazione Penale, Sentenza n. 03248/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per diversa qualificazione del fatto (violenza privata consumata vs tentata) ritenuta dalla Corte d'appello rispetto al Tribunale; 2) contraddittorietà e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" nella valutazione delle prove e nell'affidamento alle dichiarazioni della persona offesa; 3) carenza o illogicità della motivazione rispetto alle prove documentali difensive (presunta misura cautelare di obbligo di dimora che avrebbe impedito la presenza dell'imputato e dichiarazioni del gestore sull'assenza di rapporto di lavoro); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e errata valutazione dei precedenti, con conseguente mancato contenimento della pena; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato. Ha ritenuto lecita la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto (riconducibile allo stesso fatto storico) operata dalla Corte d'appello, ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la valutazione della credibilità della persona offesa e dei riscontri indicati dalla Corte territoriale, ha respinto le censure relative all'alibi/documentazione e quelle relative alla determinazione della pena e al diniego dei benefici. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato: assoluzione dall'ipotesi di cui al capo A) perché il fatto non sussiste; condanna per il capo B) (tentativo di violenza privata) con esclusione dell'aggravante dell'art.339, comma 1, cod. pen., pena rideterminata in mesi due di reclusione; confermata la condanna alla refusione delle spese a favore della parte civile.
Norme richiamate
art.610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte ha valutato la condotta come idonea a costringere la vittima a rimettere la querela (tentativo) e ha richiamato la possibilità di riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico tra consumato e tentato senza violare la correlazione accusa-sentenza quando il fatto sostanziale resta lo stesso.
art.339, comma 1 cod. pen. (aggravante richiamata e poi esclusa)
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante ai sensi dell'art.339, comma 1; la Cassazione ha ritenuto congrua tale esclusione nella determinazione della pena.
art.61 n.5 cod. pen. (recidiva/precedenti)
La Corte territoriale ha fatto un'apprezzamento sulla personalità e sui precedenti dell'imputato ai fini della dosimetria della pena; la Cassazione ha ritenuto legittimo tale apprezzamento, anche se la difesa lamentava un errato computo dei precedenti.
art.192, comma 3 cod. proc. pen. (divieto di utilizzo di dichiarazioni di parti in alcuni casi)
La Corte ha ricordato che le regole dell'art.192, comma 3 non operano in modo da escludere la possibilità che le dichiarazioni della parte offesa, adeguatamente motivate nella credibilità, possano costituire base di condanna, purché corredate da idonea motivazione e riscontri generali.
art.649 cod. proc. pen. (nozione di "medesimo fatto")
La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che definisce il "medesimo fatto" in senso storico (condotta, evento, nesso causale) e ha ritenuto che la diversa qualificazione giuridica tra giudici non integri violazione del ne bis in idem se il fatto storico è unico.
art.132 e art.133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena e attenuanti)
La Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti generiche, purché il ragionamento motivazionale sia logico e non arbitrario; nel caso la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art.125, comma 3 cod. proc. pen. / art.546 cod. proc. pen. (sull'onere motivazionale e ricorso)
Richiamati nei motivi di ricorso rilevanti al tema della motivazione e della cogenza degli argomenti difensivi; la Cassazione ha ritenuto assolti gli oneri argomentativi richiesti al giudice di merito.
art.173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del ricorso in cassazione)
Usata per indicare la sintesi dei motivi di ricorso ai fini dell'esame di legittimità.
art.6 CEDU; art.24, 111 Cost. (diritto di difesa e giusto processo)
Richiamati dalla difesa per contestare la correlazione accusa-sentenza e la completezza del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il diritto di difesa perché il fatto è sempre stato definito e dibattuto.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica (tentativo vs consumato) di una stessa condotta non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza né il ne bis in idem se il fatto storico rimane identico e l'imputato ha potuto difendersi su tutti gli elementi essenziali.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute attendibili dal giudice, costituire la base per la condanna anche senza riscontri probatori analitici, salvo manifeste contraddizioni; il giudice deve però motivare la valutazione della credibilità.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione autonoma delle prove: sindaca la presenza di vizi logico-motivazionali o di illogicità manifesta della motivazione, non le valutazioni di merito della credibilità e del peso probatorio.
- Le deduzioni documentali difensive (es. misura cautelare, alibi, rapporti di lavoro) devono essere provate in modo decisivo per sovvertire la valutazione di merito; la semplice deduzione non basta se il giudice di merito la ritiene non decisiva o compatibile con altre emergenze probatorie.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nell'area discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca adeguata motivazione logica o vi è arbitrio evidente.
- La concessione di benefici (sospensione condizionale, sostituzione pena) dipende da un giudizio prognostico che valuta la personalità, le condizioni sociali ed economiche e il rischio di recidiva; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e scrutinabile in cassazione solo per vizi motivazionali.
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